Di Elsa Sapienza su Venerdì, 23 Dicembre 2022
Categoria: Famiglia e Conflitti

Non è colpevole del reato di molestie il padre che suona con insistenza per vedere la propria figlia.

 Il reato di molestie è previsto dall'art. 660 del codice penale, rientra tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica e consiste nel reato commesso da chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.

Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, è pertanto quello dell''ordine pubblico, inteso in generale come pubblica tranquillità.

Di recente è intervenuta la Cassazione ritenendo non esserci molestia e neppure biasimevole motivo come richiesto dall'art. 660 c.p., nella condotta del padre che suona con insistenza a casa dell'ex per reclamare il proprio diritto di stare con la figlia.

I giudici di merito avevano ritenuto sussistente la condotta criminosa, al contrario la Cassazione ribalta le decisioni precedenti e accogliendo il primo motivo di ricorso dell'imputato lo assolve.

 Il padre era stato accusato in primo grado di molestie e lesioni in danno della ex moglie, mentre in secondo grado del solo reato di molestie.

Il fatto era consistito nel comportamento dell'uomo che si era recato dall'ex moglie e aveva suonato con insistenza il campanello, attendendo fuori per vedere la figlia e portarla fuori con il suo ciclomotore.

Per la Cassazione, il comportamento non può essere considerato un biasimevole motivo o un'azione dettata da petulanza, ma solo un modo per far valere il suo diritto di fare il padre.
Pertanto, la sentenza della Corte di Appello, che ha ritenuto di non doversi procedere per il reato di lesioni, ma solo per quello di molestia o disturbo alle persone va annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

 Queste le conclusioni della Cassazione con la sentenza n. 47396/2022 che sul reato di cui all'art. 660 cp ha avuto modo di ribadire che: " in tema di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p. per un verso, deve ritenersi la configurabilità del reato anche quando l'agente esercita, o crede di esercitare, un proprio diritto, in modo tale, tuttavia, da rivelare l'esistenza di uno specifico malanimo che si traduce in un mero dispetto arrecato per biasimevole motivo, per altro verso deve escludersi che tale condizione possa essere ritenuta sussistente per il solo fatto che la condotta sia o possa apparire oggettivamente molesta (nel senso di fastidiosa o irritante) a chi la subisce, richiedendosi, invece, che tale sua caratteristica le venga impressa senza alcuna plausibile ragione strumentalmente ricollegabile all'effettivo esercizio del preteso diritto; ragione che può consistere anche nell'intento di rendere manifesta la propria volontà di avvalersi di quel diritto, a fronte di chi non intenda riconoscerlo".

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