Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 11 Novembre 2020
Categoria: Giurisprudenza TAR

No all'accesso a documenti riguardanti l'istruttoria per i conferimenti di onorificenze o decorazioni

Il destinatario di un'onorificenza non può accedere ai documenti che attengono all'istruttoria svolta dal Presidente dei Consiglio dei ministri per i conferimenti onorifici. E ciò in considerazione del fatto che l'onorificenza è «un atto di natura politica, emesso dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto al quale non è ravvisabile una posizione soggettiva di interesse pretensivo giurisdizionalmente azionabile».

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio, con sentenza n. 11014 del 28 ottobre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Diverse istituzioni hanno proposto, all'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il conferimento nei confronti del ricorrente dell'onorificenza di "Grande Ufficiale O.M.R.I.". A seguito di tale circostanza, è stata avviata l'istruttoria per accertare la sussistenza dei requisiti necessari per il predetto conferimento. Nel corso di questa istruttoria, il ricorrente:

È accaduto che, non avendo più ricevuto notizie in merito allo status del procedimento di conferimento della su menzionata onorificenza, il ricorrente ha contattato gli uffici competenti i quali gli hanno comunicato il blocco della pratica per l'attestazione rilasciata dal Comune. Da tale attestazione è emerso che il funzionario innanzi citato è parente di IV (quarto) grado - e non di VI (sesto) grado – del ricorrente.

A fronte di tali informazioni, pertanto, il ricorrente ha chiesto l'accesso a tale documento, al fine di poter correggere il dato errato. L'istanza è rimasta inevasa.

Il caso è giunto dinanzi al Tar in quanto il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico dell'autorità giudiziaria adita.

La decisione del Tar

I Giudici amministrativi, innanzitutto, chiariscono che il conferimento dell'onorificenza è «un atto di amplissima discrezionalità rientrante nelle prerogative del Presidente della Repubblica, che presuppone una precedente approfondita istruttoria a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di accertare l'onorabilità, sotto tutti gli aspetti, dell'aspirante». In buona sostanza, secondo quanto previsto dalla Legge n. 178/1951 e dal D.P.R. del 31 ottobre 1952, l'istruttoria in questione si conclude con un atto di natura politica che viene emesso dal Presidente della Repubblica, «rispetto al quale non è ravvisabile una posizione soggettiva di interesse pretensivo giurisdizionalmente azionabile» da parte del destinatario dell'onorificenza. 

Ne consegue che:

A completamento del quadro normativo su richiamato va, poi, menzionato l'art. 2 del D.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143, secondo cui sono sottratti ad accesso documentale "i documenti riguardanti il conferimento di onorificenze, decorazioni, ricompense, istituti premiali e patrocini, nonché l'adesione a comitati d'onore e consimili da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri". Tale esclusione sussiste anche quando oggetto della richiesta d'accesso sono certificazioni acquisite nel corso dell'istruttoria e non formate dalla Presidenza del Consiglio - come nel caso di specie -. E ciò in considerazione del fatto che «la disposizione citata riguarda tutti i documenti concernenti il conferimento delle onorificenze e, quindi, presenta un contenuto ampio idoneo [...] a comprendere tutti gli atti del procedimento di conferimento, tra cui anche quelli acquisiti da altre amministrazioni». Tornando alla fattispecie sottoposta all'attenzione del Tar, quindi, il ricorrente non può accedere ai documenti del procedimento in esame e tanto ancor più laddove si consideri che oggetto dell'accesso sono certificazioni di cui il ricorrente vuole ottenere la rettifica o la correzione; rettifica o correzione che, ad avviso dei Giudici amministrativi, va richiesta presso gli uffici comunali che hanno emesso detti certificati.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha ritenuto infondato il ricorso e l'ha respinto.