Di Giovanni Di Martino su Mercoledì, 31 Gennaio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

DS: "Docenti mi stressano, ho diritto a danni" Cassazione dice no e lo condanna: "Li ascolti invece di litigare"

Il "capo" non può lamentarsi dello stress che assume essergli causato dai suoi dipendenti almeno quando, con più dialogo ed ascoltando i loro argomenti, avrebbe potuto non solo evitarlo ma conseguire migliori risultati.

I giudici della Sezione Lav. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3124 del 29 gennaio 2018, hanno stabilito che nessun risarcimento va riconosciuto al Dirigente Scolastico che aveva riportato dei danni derivati dallo stress causato dal forte malcontento dei docenti che a causa dell´applicazione caotica e confusionaria del dimensionamento scolastico voluto dal MIUR, erano stati penalizzati dall´esclusione di un progetto sulla dispersione scolastica.


Era accaduto che il Tribunale di Sassari aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno patito per esclusiva responsabilità del Ministero, proposta dal Preside ai sensi dell´art. 2087 cod. civ. Avverso tale decisione veniva proposto appello ma la Corte d´Appello di Cagliari, con la sentenza n. 638/11, aveva rigettato l´impugnazione proposta da Dirigente Scolastico. Con l´atto di appello il Preside aveva dedotto, tra gli altri motivi, l´erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la gestione delle aree a rischio dispersione fosse di competenza del dirigente scolastico, essendo invece rimessa alla contrattazione decentrata, che non faceva carico al Preside, che non aveva neppure la competenza a convocare le organizzazioni sindacali.
A seguito del rigetto dell´atto di appello il dirigente si rivolgeva alla Corte di Cassazione ribadendo le proprie ragioni ma anche la Corte gli ha dato torto. Infatti i giudici di legittimità hanno evidenziato la coerenza del ragionamento logico giuridico effettuato dalla Corte territoriale e nella motivazione della sentenza di rigetto hanno ribadito il principio secondo cui , come affermato in precedenza dalla stessa Corte con la sentenza n. 12347 del 2016, ...l´art. 2087 cod. civ. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l´inadeguatezza delle misure di protezione adottate: la responsabilità datoriale va infatti collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge.....o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrità ".
 


 
I giudici di legittimità inoltre, riferendosi al caso di specie, hanno affermato che la situazione di conflittualità - assunta come causa del malessere del dirigente scolastico - derivava dall´esecuzione del piano di dimensionamento scolastico per come quest´ultimo era venuto ad interagire di fatto con il progetto già in atto, e misura tempestiva ed adeguata a far cessare tale conflitto tra i docenti era ravvisabile nella proposta di modifica del progetto da parte del Collegio dei docenti, rispetto a cui non vi erano competenze del Provveditore, ma del dirigente scolastico. Tale proposta di modifica, ai sensi dell´art. 4 del CCNI non era condizionata dall´intervento di una nuova intesa sulle aree territoriali per come al contrario aveva sostenuto il Dirigente Scolastico.
Per tali ragioni e per altri profili indicati nella motivazione che qui in allegato potrà essere letta per esteso, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato alle spese legali il ricorrente.
Si allega sentenza
Avv. Giovanni Di Martino
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