Come è risaputo l'Italia è stata più volte sanzionata a livello europeo per i ritardi nella giustizia causa di un notevole sovraccarico nei nostri tribunali, in conseguenza del quale non si riescono a smaltire le cause in tempi rapidi.
Tali ragioni hanno portato ad incentivare l'utilizzo delle procedure di ADR, tanto che la legge delega per la riforma della procedura civile e lo schema del decreto di attuazione approvato dal Governo il 28 luglio 2022, hanno incentivato ulteriormente il ricorso alla negoziazione assistita. Vediamo quali le novità.
In primis viene inserita l'importante previsione del patrocinio a spese dello Stato, previsto per i giudizi ad esclusione delle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui (ad eccezione dei casi in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
Tale possibilità potrà essere esercitata presentando istanza al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che ha competenza a conoscere la controversia.
Spetterà quindi a questo organismo pronunciarsi sull'ammissibilità dell'istanza entro 20 giorni dalla presentazione della stessa, con l'obbligo di provvedere all'immediata comunicazione al richiedente.
Il soggetto, una volta ammesso, potrà andare incontro alla successiva revoca, in assenza dei presupposti richiesti, decisione contro la quale il soggetto potrà fare ricorso.
Si vuole dare inoltre la possibilità alle parti di svolgere la procedura di negoziazione, previo accordo, in modalità telematica e gli incontri possano tenersi da remoto. In questo caso ovviamente ogni atto del procedimento, compreso l'accordo conclusivo, sarà formato e sottoscritto nel rispetto delle regole previste dal Codice dell'Amministrazione digitale (dlgs n. 82/2005) e sarà trasmesso a mezzo pec o con altre servizio elettronico di recapito.
L'accordo di negoziazione dovrà essere pertanto sottoscritto dalle parti in modalità analogica e la sottoscrizione sarà certificata dagli avvocati con firma elettronica qualificata o avanzata. Solo l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo sono escluse dalla acquisizione in modalità telematica.
Il CNF ha inoltre elaborato dei modelli trasmessi ai Consigli degli Ordini per favorire la semplificazione e che potranno essere utilizzati, se le parti non desiderano procedere diversamente.
Una delle principali novità però è rappresentata dall'istruzione stragiudiziale, prevista al fine di:
- acquisire le dichiarazione di terzi sui fatti oggetto della disputa, (esclusi i soggetti minori degli anni 14 e chi si trova nella condizione di cui all'art. 296 c.p.c ossia non ha la capacità di testimoniare perché ha un interesse nella controversia che lo potrebbe legittimare a prendere parte al giudizio);
- consentire l'ingresso nella negoziazione della confessione stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. in forma scritta. Dichiarazione che in questo caso dovrà essere resa e sottoscritta dalla parte e dall'avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell'autografia.
Trattandosi di confessione stragiudiziale il documento che la contiene farà piena prova di quanto l'avvocato attesta essere avvenuti in sua presenza e potrà essere prodotto nel giudizio iniziato dalle parti. In caso di rifiuto a rendere le dichiarazioni il giudice, nel corso del giudizio, potrà valutare tale condotta ai fini delle spese del giudizio.
Le prove raccolte in questa parte del procedimento, se si rivelano importanti per il successivo giudizio potranno essere utilizzate, a meno che il giudice non ne disponga la rinnovazione.
Chi dovesse rendere dichiarazioni false o si dovesse sottrarre all'interrogatorio andrebbe incontro, in questa fase, a sanzioni penali e conseguenze processuali.
Importante anche la previsione che vuole estendere la possibilità della negoziazione assistita alle controversie in materia di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c.
Non si vuole però che la negoziazione costituisca causa di procedibilità dell'azione. Ciascuna parte sarà assistita da un avvocato ed eventualmente da un consulente del lavoro. A questo accordo si applicheranno le garanzie di cui all'art. 2113 c.c. che disciplina le rinunce e le transazioni e dalle quali sono esclusi i diritti del prestatore di lavoro previsti da norme inderogabili.
L'estensione della negoziazione passa anche attraverso la modifica della norma che prevede già la negoziazione per risolvere consensualmente separazioni, divorzi, modifica delle condizioni già adottate, affidamento e mantenimento dei figli, compresi quelli nati al di fuori del matrimonio per consentire in detta sede di procedere a trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori attribuendo ai difensori poteri di certificazione.
Alla negoziazione possono ricorrere anche i genitori di figli minori o maggiori di età, ma non ancora economicamente autosufficienti, per decidere le condizioni del mantenimento o modificare quanto già deciso in precedenza.