Con sentenza n. 55797/17 depositata il 14 dicembre, la I sez. Penale della Cassazione ha confermato il diniego per un detenuto di partecipare al matrimonio del figlio.
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza, rigettava il reclamo avverso il provvedimento che negava il permesso di necessità ( art 30 2°comma ord. pen) a seguito dell´istanza con cui l´uomo aveva espresso il suo desiderio.
Motivo del diniego, la mancanza della "particolare gravità" dell´evento, e l´elevata pericolosità dell´ergastolano.
Tra gli eventi familiari di particolare gravità, qualificati come "luttuosi o negativi", devono includersi, eccepiva la difesa, anche quelli che, come il matrimonio di un figlio, non hanno una valenza drammatica.
Ebbene la Suprema Corte, ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato sulla base del seguente ragionamento.
A detenuti e internati, l´art. 30 comma 2 ord. pen., concede il permesso di uscire dal carcere a condizione che, l´evento familiare per cui si chiede detto permesso, sia"di particolare gravità".
I requisiti di quest´ultimo concetto devono essere valutati in relazione alla capacità che ha l´evento di incidere in modo significativo nella vita del detenuto, senza che debba per forza trattarsi di un evento luttuoso.
Nel caso di specie, la Cassazione ha negato al detenuto di godere del beneficio, in quanto non ha considerato l´evento una vicenda "particolarmente grave e inusuale, idonea a incidere profondamente nella vicenda umana del detenuto e nel grado di umanità della sanzione detentiva".
"La natura di evento lieto e di occasione di convivialità, che caratterizza ordinariamente la celebrazione di un matrimonio (per quanto esso riguardi un proprio discendente), appare idonea a escludere, invero, quella carica di eccezionale tensione emotiva che deve - normativamente - connotare l´evento familiare di particolare gravità postulato dall´art. 30 comma 2 ord. pen., che deve possedere una capacità di incidere nell´esperienza umana del genitore detenuto in modo talmente coinvolgente e insostituibile da giustificarne la partecipazione personale all´evento".
Valutata l´elevata pericolosità del soggetto, come già rilevata dal Tribunale di sorveglianza, hanno prevalso le esigenze di prevenzione.
Paola Moscuzza
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