Di Pino Pardo su Sabato, 08 Dicembre 2018
Categoria: Chances e Job

NASpI: indennità mensile di disoccupazione

 a Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego ( NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 - che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI - in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI è erogata su domanda dell'interessato.

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:

Non possono accedere alla prestazione:

 L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:

L'eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpI in caso di cessazione involontaria dalla suddetta rioccupazione (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.

I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

Chi intende avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI.

QUANTO SPETTA

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata su www.inps.it (1.195 euro per il 2017 e 1.208,15 per il 2018).

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.208,15 euro per il 2018), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.208,15 euro per il 2018) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni, caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata su www.inps.it (pari per il 2017 a 1.300 euro e per il 2018 a 1.314,30 euro). A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all'indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.

L'indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

L'importo dell'indennità si riduce nei seguenti casi:

In caso di prestazione di lavoro occasionale, l'indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile (art. 54 bis, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 e circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174)

L'indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale oppure su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).

SOSPENSIONE E DECADENZA

La prestazione è sospesa in caso di:

La prestazione decade se il lavoratore:

L'articolo 21 del decreto legislativo 150/2015 rafforza i meccanismi di condizionalità per la fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 22/2015, sugli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato. Secondo l'articolo 21, l'inosservanza degli obblighi comporta sanzioni proporzionali, che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un'intera mensilità della prestazione, fino alla decadenza dalla NASpI e dallo stato di disoccupazione.

In caso di lavoro all'estero:


REQUISITI

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino congiuntamente i requisiti di seguito indicati.

Stato di disoccupazione
Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego. La presentazione della domanda di NASpI equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il Centro per l'Impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l'assicurato è convocato dal Centro per l'Impiego.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario; sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia l'accesso alla NASpI, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:

Requisito contributivo
Sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 11 novembre 1983, n. 638 e legge 7 dicembre 1989, n. 389). La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti, per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Per il perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

Se il lavoratore ha periodi di lavoro nel settore agricolo e altri in settori non agricoli, i periodi possono essere cumulati per ottenere l'indennità di disoccupazione NASpI, purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola. Qualora nel quadriennio si evidenzi prevalenza di contribuzione agricola è possibile procedere - per determinare la prevalenza – all'osservazione dei soli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in quest'ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola, la domanda di NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti, è accoglibile. Non sono invece considerati utili in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:

Non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero presso Stati con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Per la determinazione del quadriennio di verifica del requisito contributivo, i periodi non utili devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.

Per quanto riguarda i lavoratori con rapporto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente e i lavoratori inseriti nelle procedure di riqualificazione professionale(d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81) - le cui attività lavorative sono caratterizzate da periodi di lavoro e di non lavoro con carattere di imprevedibilità, non riconducibile alla volontà dei lavoratori - i periodi di non lavoro non sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo (circolare INPS 27 novembre 2015, n. 194).

Requisito lavorativo
Sono necessarie almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Le giornate di lavoro effettivo sono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per i quali non si conosce il numero di giornate effettivamente lavorate, la presenza al lavoro per almeno trenta giornate negli ultimi 12 mesi si determina con lo stesso sistema usato per l'accredito della contribuzione e per il pagamento delle prestazioni dei lavoratori domestici: la presenza di 5 settimane di contribuzione, considerate convenzionalmente di 6 giorni l'una, equivale a 30 giornate di lavoro.

Tenuto conto che per l'accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura di una settimana sono necessarie 24 ore, le settimane accreditate nel trimestre si calcolano sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendole per 24: ad esempio, 80 ore lavorate nel trimestre/24 = 3,33 settimane di contribuzione, arrotondate a 4.

Il requisito è soddisfatto quando, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, il numero di settimane risultante dalla somma dei contributi settimanali riconosciuti per ciascun trimestre e versati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro – se il lavoratore aveva in essere più rapporti – è pari almeno a 5.

Per le altre categorie di lavoratori, per i quali non è possibile risalire al numero di giornate lavorate (lavoratori a domicilio e lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri), il requisito è soddisfatto in presenza di 5 settimane di contribuzione utile nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione.

Nel caso dei lavoratori agricoli, quando il numero delle giornate lavorate non risulta dagli archivi telematici o se questi non risultano ancora aggiornati, per la verifica delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi si farà ricorso alle buste paga del lavoratore.

Alcuni eventi, se si verificano o sono in corso nei 12 mesi che precedono la disoccupazione, determinano l'ampliamento del periodo di 12 mesi all'interno del quale ricercare il requisito delle 30 giornate. Tali eventi sono:

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono:

Il termine per la presentazione della domanda è sospeso nei seguenti casi:

Messaggi correlati