Di Raffaele Gurrieri su Lunedì, 09 Agosto 2021
Categoria: Fisco e Tributi

Nasce la composizione negoziata della crisi d’impresa

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 05 agosto 2021, ha approvato il Decreto Legge recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e risanamento aziendale, introducendo la nuova procedura di "Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa". Si tratta di una procedura volta al risanamento delle imprese in condizioni di squilibrio economico e finanziario, che rende probabile la crisi o l'insolvenza, ma con le potenzialità per restare sul mercato. Il procedimento è volontario e la natura riservata e stragiudiziale esclude gli effetti tipici delle procedure concorsuali.

Nell'ipotesi in cui l'imprenditore commerciale o agricolo versi in condizioni di - squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza - può chiedere al segretario generale della C.C.I.A.A. competente territorialmente, la nomina di un esperto indipendente quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

La norma prevede che l'organo di controllo societario (se presente) è tenuto a segnalare all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione di tale istanza; la segnalazione va motivata e contiene la fissazione di un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire sulle iniziative intraprese. 

L'esperto indipendente nominato dalla competente C.C.I.A.A. ha il compito di agevolare le trattative volte a superare le condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di suoi rami, verificando la funzionalità e l'utilità delle stesse al risanamento, nonché l'assenza di atti pregiudizievoli per i creditori, ma il suo intervento non preclude la partecipazione dei consulenti di fiducia dell'imprenditore; accettato l'incarico, l'esperto convoca l'imprenditore per valutare le prospettive di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.

La composizione avvia un percorso negoziale solo se sussistono possibilità di risanamento: in caso positivo, l'esperto prospetta con gli interessati le eventuali strategie, oppure notizia l'imprenditore e il segretario generale della CCIAA per l'eventuale archiviazione. La procedura non implica il ricorso all'autorità giudiziaria, salvo che l'imprenditore abbia richiesto l'adozione delle misure protettive del patrimonio.

Inoltre, l'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall'accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione; al termine delle trattative, quest'ultimo redige una relazione che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore, nonché, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti.

A differenza del concordato preventivo, l'imprenditore non ha limiti gestionali; tuttavia, quando sussiste probabilità di insolvenza, opera in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico, finanziaria e patrimoniale dell'attività.

La composizione negoziata prevede diversi esiti. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento dello squilibrio, le parti possono alternativamente concludere:


All'esito delle trattative, è possibile chiedere l'omologazione di un ADR ai sensi dell'art. 182-bis e dei modificati artt. 182-septies e 182-novies del R.D. 267/42. La percentuale della maggioranza dei creditori di cui all'art. 182-septies comma 2 lett. c), è ridotta dal 75% al 60% se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.

Resta possibile predisporre il piano attestato o presentare la domanda per il nuovo concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, per una delle procedure previste dalle leggi fallimentare. Per incentivare il ricorso alla composizione negoziata, è contemplato anche un sistema di misure premiali di natura fiscale.

La nuova procedura dovrebbe essere in vigore dal 15 novembre 2021, ampliando il catalogo degli strumenti giuridici a disposizione delle aziende per evitare l'incancrenirsi della crisi. Tutta da verificare sul campo la reale efficacia della norma; chi vivrà vedrà.

Meditate contribuenti, meditate. 

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