Inquadramento normativo: Artt. 1813- 1822 c.c., Art. 1284 c.c., ; D.Lgs. n. 385/1993; Art. 646 c.p.
Mutuo: Con il contratto di mutuo, una parte (definita mutuante) consegna all'altra (definita mutuataria) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Le cose consegnate a titolo di mutuo passano in proprietà del mutuatario.
Interessi e gratuità del mutuo: Il contratto di mutuo può prevedere che il mutuatario, alla scadenza, deve solo restituire la somma di denaro ricevuta dal mutuante, maturata di interessi determinati secondo quanto previsto dall'art. 1284 c.c. (interessi legali). Se sono pattuiti interessi usurari, la relativa clausola è nulla e sono dovuti nella misura legale. Nel caso in cui le parti stabiliscono che, alla scadenza, sia restituita solo la somma di denaro consegnata, senza interessi, allora il contratto di mutuo è stipulato a titolo gratuito.
Focus: Il contratto di mutuo può stabilire che i) la restituzione della somma sia dilazionata nel tempo in un certo numero di rate; ii) il ritardo nel pagamento delle rate sia sanzionato dal pagamento di interessi moratori. In punto di interessi moratori, ci si è chiesto se la misura legale degli interessi non possa dirsi superata dal cumulo degli interessi di mora con gli interessi applicati a titolo di corrispettivo del mutuo. Secondo la giurisprudenza, il tasso-soglia deve essere verificato separatamente per i due tipi di interessi. E ciò in considerazione della diversa funzione degli stessi. Infatti gli interessi moratori, a differenza di quelli che costituiscono il corrispettivo del mutuo, consistono in […] penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto […]. Da tale diversità di funzione, consegue i) la distinta base di calcolo degli interessi corrispettivi e moratori, giacché i primi sono calcolati [...]sull'intero capitale da rimborsare, mentre i secondi sono dovuti sulle sole rate scadute; ii) l'improcedibilità del cumulo (Tribunale Pescara, Sentenza del 30 maggio 2018).
Tempi per la restituzione: Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario. Se non è fissato un termine per la restituzione, tale termine viene fissato dal giudice.
Restituzione di cose diverse dal denaro: Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
Mutuo fondiario e mutuo di scopo: Il mutuo fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. Il mutuo fondiario si differenzia dal mutuo di scopo perché, quest'ultimo viene stipulato per fruire delle agevolazioni previste dalla legge. In pratica, il procedimento per la concessione di un mutuo di scopo è articolato in tre fasi distinte e sequenziali: a)la verifica dei requisiti del soggetto beneficiario alla fruizione delle agevolazioni previste dalla legge, e l'emanazione del decreto ministeriale di concessione del contributo [...]; b)la stipulazione del contratto tra istituto di credito e soggetto beneficiario; c)l'attuazione del contratto, l'erogazione del mutuo ed i controlli e le ispezioni a cura del mutuante, rivolti ad accertare l'effettivo impiego delle somme mutuate in conformità delle obbligazioni assunte (Tribunale Firenze, sentenza del 30 marzo 2016). Da tale procedimento, ne consegue, che, al contrario di quanto richiesto per il mutuo di scopo, per quello fondiario, la validità non è subordinata al fatto che la somma erogata dall'istituto mutuante sia destinata ad una specifica finalità che il mutuatario è tenuto a perseguire. Infatti il mutuante, nel contratto di mutuo fondiario, non deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata (Cass. 317/2001; 9511/2007, Corte d'Appello Napoli, sentenza del 5 giugno 2018).
Prestito d'uso d'oro: Il prestito d'uso d'oro è contratto che riguarda in modo particolare gli orafi. Tale contratto offre al contraente, alla scadenza prestabilita, la possibilità di scegliere tra la restituzione dell'oro ricevuto in prestito e il pagamento dell'equivalente in danaro (avvalendosi della c.d. "opzione d'acquisto" dell'oro). In buona sostanza la parte che contrae il prestito ha la mera facoltà alternativa di restituire quanto ricevuto originariamente e quindi di adempiere alla prestazione principale, o di eseguire il pagamento dell'equivalente in danaro, adempiendo alla prestazione alternativa facoltativa (Cass. n. 11899 del 1995; n. 3901 del 1987; n. 5030 del 1977). Da tale caratteristica, emerge che il prestito d'uso d'oro rientra nello schema contrattuale del mutuo dal momento che anche in quest'ultimo contratto i) grava sul mutuatario l'obbligo di restituzione di "una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili" o di "altrettante cose della stessa specie e qualità"; ii) ove siano mutuate cose diverse dal denaro e la restituzione sia divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore (con la sola differenza dunque che nel caso in esame la scelta di pagare l'equivalente può discendere anche dalla sola semplice manifestazione di volontà in questo senso del debitore) (Cass. civ., n. 23171/2017).
Prestito tra privati: Il mutuo solitamente è erogato da un istituto di credito. Non mancano casi, però, di prestiti tra privati, come quelli tra parenti o amici. In questi casi, il prestito si considera un vero e proprio contratto di mutuo e sebbene non sussista l'obbligo di stipularlo mediante forma scritta, una scrittura privata sarebbe consigliabile ai fini della prova del prestito. Infatti, secondo la giurisprudenza l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando colui al quale è stato consegnato il denaro, pur ammettendone la ricezione, non confermi di averlo ricevuto a titolo di prestito). In tali casi è necessario dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa (ex plurimis, Cass. 14/02/2010, n. 3258; Cass. 24/02/2004, n. 3642, Cass. civ., n. 18/2018); una prova, questa, che ben potrebbe essere assolta con la redazione di una scrittura privata che presenti una data certa.
Appropriazione indebita: In presenza della mancata restituzione di somme date o concesse in qualunque forma di prestito, l'inadempimento dell'obbligo non determina l'integrazione del reato di appropriazione indebita, poiché il contratto di mutuo pur se stipulato tra soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare non comporta alcuna destinazione di scopo del denaro versato. Difatti con il mutuo, per definizione, il denaro versato transita dalla proprietà del mutuante a quella del mutuatario, che è libero di disporne secondo i propri voleri; [...] In buona sostanza, il denaro può essere oggetto di [...] appropriazione indebita solo quando sia consegnato dal legittimo proprietario, ad altri con specifica destinazione di scopo che venga poi violata attraverso l'utilizzo personale da parte di colui che ha ricevuto la somma di denaro; [...] ove quest'ultimo [...] destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati può integrarsi una condotta di appropriazione indebita (Cass. pen., n. 24857/2017).