Di Giovanni Di Martino su Domenica, 21 Gennaio 2018
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Successo dello studio: Trib. Milano riconosce ad ATA a fini mobilità servizio pre ruolo in paritarie

Con questa importante decisione (che riteniamo essere tra le prime ad essere pronunciate sul tema dai giudici di merito), sentenza n. 25/2018 del 9 gennaio 2018, resa nel giudizio RG n. 8485/2017, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha riconosciuto alla ricorrente, che è stata seguita ed assistita dal nostro studio, il servizio prestato per un ammontare di 56 mesi pari a 112 punti presso istituti scolastici paritari.
Tale servizio era stato indicato nell´apposita domanda di mobilità per l´anno 2017/2018, per il personale ATA, ma il MIUR non lo aveva conteggiato. In conseguenza del riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie, il Tribunale di Milano ha ordinato al Miur di disporre il trasferimento della nostra assitita dalla scuola di Dugnano Paderno in provincia di Milano, ove la ricorrente ha avuto assegnata la titolarità a seguito del suo passaggio di ruolo, a quello della provincia di Catania così come richiesto in domanda.

Il diritto della ricorrente ad avere riconosciuto il servizio prestato nelle scuole paritarie è stato disposto in quanto," come già affermato dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano in questione- afferma il Giudice Dott.ssa Giulia Marzia Locati - riguardante il personale docente ma con motivazione che si può estendere anche alla disciplina del personale ATA, e che qui si riporta anche ai sensi dell´art. 118 disp. att. c.p.c.: La L. 62/00 ha affermato che ´Il sistema nazione di istruzione "... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art.1 commi 1 e 3).
Per tali ragioni il GDL di Milano ha ritenuto illegittime le disposizioni di cui al CCNI in data 11 aprile 2017, tabella E che ha disciplinato la procedura di mobilità per gli anni 2017/2018 nella parte in cui escludono l´attribuzione di punteggio al servizio prestato presso gli istituti paritari e, al contrario, lo riconoscono per il servizio prestato presso gli istituti statali nella misura di 2 per ogni mese di servizio, in quanto violano le disposizioni di rango primario contenute nel D.L. n. 255/2001.
Come conseguenza della dichiarata illegittimità il Tribunale di Milano
ha disposto l´applicazione, anche al servizio pre ruolo reso nelle scuole paritarie, dei punteggi previsti per il servizio pre ruolo reso nelle scuole statali (due per ogni mese di servizio).
Nella citata sentenza il Giudice ha richiamato diverse sentenze ed ordinanze ex art. 700 cpc emesse da altri Tribunali. ( altresì: sent. Trib. Roma n. 10119/2016, est. Boeri; sent. trib Torino R.G.L. 7243/2010, est. Cirvilleri; ordinanze ex art. 700 c.p.c. Trib. napoli Nord n. 42800/2016 est. Colameo, Trib. Napoli R.G. 17451 est. Armato; Trib. Livorno n. 3856/2016 est. Sbrana; Trib. Mantova R.G. 505/2016 est. Fraccalvieri; Trib. Treviso n. 4070/2016 est. Poirè; Trib. Forlì n. 2821 e 2823/2016, est. Mascini, Trib. La Spezia n. 3882/2016, est. Panico."
Per tali motivi il Giudice del Lavoro di Milano ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla valutazione per la graduatoria di mobilità a.s. 2017/2018 del servizio prestatopresso le scuole paritarie, con un riconoscimento complessivo di 226 punti (114 punti riconosciuti dal Miur e 112 punti riconosciuti dal Giudice), ordinando alle amministrazioni resistenti di assegnare la ricorrente nella provincia di Catania;
Si allega testo sentenza.
Nb: Lo Studio è a disposizione di quanti, trovandosi in condizioni simili o analoghe a quelle della ricorrente nel caso appena descritto, volessero dei chiarimenti circa una eventuale proposizione di un ricorso. Tali chiarimenti saranno, come al solito, resi in forma del tutto gratuita: basta una email al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Avv. Giovanni Di Martino
Documenti allegati
Dimensione: 118,89 KB