I servizi prestati dai docenti e dal personale ATA nelle scuole paritarie sono riconoscibili ed illegittima è la prassi del Ministero di non ottemperare a tale principio.
Così si sono espressi alcuni tribunali, accogliendo le domande avanzate da docenti e collaboratori scolastici, in parecchi casi patrocinati dal nostro Studio, che ad ottobre lancerà una campagna legale sull´intero territorio nazionale su questo ed altri aspetti importanti del lavoro scolastico.
Da ultimo, interessanti e, per certi versi, innovative decisioni del Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, Dott.ssa Caterina Musumeci e del Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltagirone, Dott.ssa Concetta Ruggeri in tema di riconoscimento del servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie, da farsi valere nella procedura concorsuale della mobilità.
Tanto è stato deciso con l´ordinanza cautelare cron. n. 25081 del 17 luglio 2017 emessa nel corso del proc. n. 11815/2016 e con sentenza n. 351/2017 del 18 luglio 2017 emessa nel proc. n. 1236/2016, curati entrambi dall´avv. Giovanni Di Martino, coordinatore del nostro studio legale.
Nel primo caso la ricorrente aveva promosso un ricorso di lavoro con contestuale istanza cautelare con il quale chiedeva, tra l´altro, previa disapplicazione della Premessa alle "Note Comuni" del C.C.N.I. dell´8.04.16 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile", il diritto alla valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d´insegnamento pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie (dall´anno scolastico 2000/01 all´anno scolastico 2005/06) nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, conseguentemente, condannare l´Amministrazione scolastica al relativo inserimento di ulteriori punti 12 nella graduatoria di mobilità per un totale di punti 95, nonché all´attribuzione alla ricorrente della sede spettantele in base al corretto punteggio di mobilità nell´ambito prescelto (ambito 0006 prov. di Catania) come prima preferenza.
Il Giudice del Lavoro dopo aver richiamato ed esaminato la normativa vigente nel nostro ordinamento in materia di parità scolastica, a partire dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62, ha avuto modo di richiamare il dettato normativo previsto dall´art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (conv. in Legge n. 333 del 2 agosto 2001) che ha stabilito che "i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d´insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.
Il Giudice, nel citato provvedimento d´urgenza, ha infine argomentato in ordine alla pretesa inoperatività di tale principio nelle procedure di mobilità che secondo alcune posizioni di parte della giurisprudenza di merito, si applicherebbe solo per le procedure concorsuali finalizzate all´immissione in ruolo e non anche per quelle di mobilità.
Nell´affermare che il principio deve applicarsi anche in detta procedura di mobilità, il Giudice di Catania ha richiamato i pronunciamenti dello stesso Tribunale di Catania nel procedimento iscritto al n. 9299/2016 R.G. e quelli del Tribunale di Caltagirone – Dott. Gasperini ordinanza dell´11 luglio 2016; del Tribunale di Roma, sentenza numero 2652/2017 del 16 marzo 2017 e Tribunale Lanciano 8 maggio 2017, n. 119.
"Non vi è ragione di ritenere- afferma la dott.ssa Musumeci nel provvedimento oggetto del presente commento- che il servizio prestato presso le scuole paritarie possa consentire un avanzamento nella graduatoria (destinata a fornire personale da immettere in ruolo) e che per contro possa diventare irrilevante al momento della valutazione complessiva dei servizi per l´individuazione dell´anzianità di carriera raggiunta dal docente immesso in ruolo ai fini della mobilità"
Infine il Giudice del Lavoro di Catania sostiene che se non si ragionasse in questi termini, " si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz´altro contraria ai principi di eguaglianza e d´imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, in sede di mobilità, tra servizi nei quali si esplica e si esaurisce il sistema di istruzione nazionale voluto dalla L. 62/2000 aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche".
Le sopra spiegate ragioni hanno giustificato il fondamento dell´istanza cautelare proposta in ordine al fumus, mentre in ordine al periculum, il Giudice ha tenuto conto della situazione particolare della ricorrente che era titolare in una sede della Capitale, quindi nel Lazio, che aveva ottenuto per l´anno 2016/2017 un assegnazione provvisoria fino al 30 giugno e della distanza della sede in cui era stata individuata la titolarità ( Istituto Comprensivo P. di Roma) dal proprio nucleo familiare, costituito da due figli in tenera età e dal coniuge. Accertato il conseguente pregiudizio per l´unità della famiglia che in caso di permanenza a Roma si sarebbero, gravemente compromesse l´unità e la serenità del nucleo familiare, di cui, come detto, fanno parte anche due bambini di 9 e 6 anni la famiglia il Giudice, ha dichiarata l´esistenza del periculum.
Alla luce di tutto quanto sopra è stato riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie e di conseguenza ad avere assegnata la sede scolastica all´interno dell´ambito 0006 della provincia di Catania, ottenendo così il trasferimento dall´ambito della provincia di Roma .
Nel secondo caso citato, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltagirone, dott.ssa Concetta Ruggeri, con la sentenza n. 351/2017, del 18.07.2017 ha definito il giudizio promosso dalla ricorrente tendente ad ottenere, previo il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie, l´accoglimento della istanza di mobilità dalla provincia di Prato ove le era stata assegnata la sede della titolarità, a quella di Catania nell´ambito 0008 prescelto come prima preferenza.
Il giudice del Tribunale di Caltagirone, dopo aver richiamato il quadro normativo vigente in materia a cominciare dall´art. 1 comma 1, legge 62/2000, ha evidenziato il contrasto del disposto delle "note comuni" allegate al ccni concernente la mobilità del personale docente per l´anno scolastico 2016/17, nella parte in cui esclude la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie.
Nello specifico il Giudice del Lavoro, dott.ssa Concetta Ruggeri ha affermato che la norma delle " note comuni" è in contrasto con quanto previsto dal già richiamato articolo, 2, comma 2, d.l. 255/2001 in materia di equiparazione dei servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie con quelli prestati nelle scuole statali: deve ritenersi che tale norma dettata specificamente in materia di valutazione dei punteggi nell´ambito delle graduatorie per l´assunzione del personale docente, debba trovare a fortiori applicazione analogica nell´ambito della mobilità del personale docente dopo l´assunzione".
Pertanto con la citata sentenza, il Giudice del Lavoro di Caltagirone ha deciso di disapplicare la disposizione delle "note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente
e di dichiarare " il diritto della ricorrente alla valutazione nelle graduatorie per la mobilità a.s. 2016/17 del servizio di insegnamento svolto presso istituto scolastico paritario per tre anni scolastici nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e all´attribuzione nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 dei 9 punti corrispondenti, richiesti nell´atto introduttivo e della sede di servizio spettante in base al conseguente maggior punteggio di mobilità secondo l´ordine delle preferenze territoriali espresso nella relativa domanda di mobilità." e per l´effetto ha ordinato all´amministrazione scolastica di attribuire nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 i 9 punti corrispondenti e la sede di servizio spettante in base al conseguente maggior punteggio di mobilità secondo l´ordine delle preferenze territoriali espresso nella relativa domanda di mobilità.
e di dichiarare " il diritto della ricorrente alla valutazione nelle graduatorie per la mobilità a.s. 2016/17 del servizio di insegnamento svolto presso istituto scolastico paritario per tre anni scolastici nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e all´attribuzione nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 dei 9 punti corrispondenti, richiesti nell´atto introduttivo e della sede di servizio spettante in base al conseguente maggior punteggio di mobilità secondo l´ordine delle preferenze territoriali espresso nella relativa domanda di mobilità." e per l´effetto ha ordinato all´amministrazione scolastica di attribuire nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 i 9 punti corrispondenti e la sede di servizio spettante in base al conseguente maggior punteggio di mobilità secondo l´ordine delle preferenze territoriali espresso nella relativa domanda di mobilità.
Alla luce dei pronunciamenti sopra commentati e all´ormai consolidato orientamento di diversi giudici di merito in tema di riconoscimento dei servizi prestati presso le scuole paritarie si informano i lettori e gli interessatii che tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità 2016/2017 e alla procedura di mobilità 2017/2018 che non si sono visti riconosciuti detti servizi dall´amministrazione scolastica.
possono adire il Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento.
possono adire il Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento.
Per farlo, basta contattare lo studio, inviando una richiesta di consulenza, sempre gratuita, attraverso il form collocato nella banda alta di questo sito.
Si allegano: ordinanza del GdL del Tribunale di Catania e sentenza del GdL del Tribunale di Caltagirone.
Avv. Pietro Gurrieri
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