Di Rosalba Sblendorio su Mercoledì, 08 Gennaio 2020
Categoria: Giurisprudenza TAR

Misure di reinserimento socio-economico per i sottoposti a protezione: no alla libera discrezionalità

"Le misure di carattere economico-agevolativo che - a certe e precise condizioni - le fonti normative consentono di mettere in atto in favore di un sottoposto a un regime di protezione vanno pur sempre attinte da risorse pubbliche collettive e le scelte del loro impiego (per an e quantum) non sono affidate a una libera discrezionalità dell'Amministrazione, proprio perché di tali risorse - in quanto pubbliche - essa deve fare uso misurato, nei precisi ambiti di utilizzabilità forniti dalle fonti normative" (TAR Lazio, sez. I ter, sentenza n. 2855/2016).

Questo è quanto ha ribadito il Tar Lazio con sentenza n. 13739 del 30 novembre 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

I ricorrenti sono stati sottoposti per circa vent'anni allo speciale programma di protezione per collaboratori di giustizia. Per poter procedere a un reinserimento nel tessuto sociale e per ottenere una certa autosufficienza economica, essi hanno presentato un'istanza «avente ad oggetto un progetto di reinserimento socio-lavorativo, finalizzato a ottenere misure straordinarie di sostegno economico ovvero l'erogazione di una somma di denaro pari all'importo dell'assegno di mantenimento stanziato» in materia, per la durata riferita a un periodo di cinque anni. È accaduto che il Ministero dell'Interno - Commissione Centrale ha stabilito, in favore dei ricorrenti, un importo inferiore a quello spettante e – a dire di questi ultimi – inidoneo a garantire un effettivo reinserimento socio-lavorativo. 

Così il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar.

Innanzitutto, nella fattispecie in esame, si deve far rilevare che con riferimento alle misure di carattere economico-agevolativo previste a sostegno dei soggetti sottoposti a protezione, la pubblica amministrazione tiene conto del progetto concreto presentato dagli istanti ed eroga solitamente, a titolo di capitalizzazione, una somma riferita a due anni delle misure di assistenza. Quest'importo può essere calcolato sino a cinque anni in presenza di un valido progetto di reinserimento lavorativo. La valutazione in questione che viene eseguita dalla pubblica amministrazione è molto ponderata perché le misure in esame sono attinte da risorse pubbliche collettive. Con l'ovvia conseguenza che le scelte del loro impiego (per an e quantum) non possono essere il frutto dell'esercizio di una libera discrezionalità dell'Amministrazione. E ciò in considerazione del fatto che di tali risorse - in quanto pubbliche – deve esserne fatto un «uso misurato, nei precisi ambiti di utilizzabilità forniti dalle fonti normative" (TAR Lazio, sez. I ter, sentenza n. 2855/2016)».

Orbene, tornando al caso di specie, ad avviso del Tar, l'importo accordato ai ricorrente dalla pubblica amministrazione – inferiore a quello spettante – è legittimo. E tanto perché, nella questione in esame, la Commissione centrale, nell'ambito della valutazione su richiamata, ha tenuto conto, oltre che del progetto presentato dai ricorrenti anche delle posizioni personali di questi ultimi. 

È stato evidenziato, infatti, che:

Ne discende che entrambi gli impugnanti sono già socialmente reinseriti, di tal che, secondo il Tar, è congrua la misura di reinserimento sociale quantificata in due anni di capitalizzazione delle misure di assistenza percepite. In buona sostanza, a parere dei Giudici amministrativi, in riferimento alle posizioni personali dei due ricorrenti, la determinazione di accordare la capitalizzazione nella misura biennale risulta giustificata dal fatto che la necessità di reinserimento sociale è apparsa, per i predetti ricorrenti, senza dubbio attenuata e, in parte, già attuata, svolgendo entrambi un'attività lavorativa stabile.

«Pertanto, la valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine alle misure di reinserimento da accordare nel caso di specie risulta esercitata correttamente e scevra da vizi logici o incongruità».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, quindi, il Tar ha ritenuto infondate le doglianze dei ricorrenti e ha respinto, per tal verso, il loro ricorso. 

Messaggi correlati