Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 luglio scorso, la sentenza n. 116/2024 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.
A fondamento della decisione, l'osservazione secondo cui la disposizione scrutinata, cosi come formulata dal legislatore, era tale da determinarne l'applicabilità anche alle ipotesi in cui la sospensione o la revoca del titolo abilitativo non derivavano dall'applicazione della misura di prevenzione personale, ma da altre evenienze (come ad esempio quando si tratti di misura di tipo cautelare irrogata dall'autorità amministrativa per contrastare ulteriori comportamenti connessi all'abuso di bevande alcoliche) in cui viene però a mancare la ragione giustificativa della previsione penale dal punto di vista del principio di offensività ed individuata nella necessità di limitare gli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorità, da parte di soggetti ritenuti pericolosi e, per questo, assoggettati a misura di prevenzione.
E' solo la qualità di prevenuto, non connessa alla sospensione o revoca della patente, si legge nella sentenza, che comporta la qualificazione della condotta come reato, piuttosto che come illecito amministrativo.
Non è, quindi, compatibile con il principio di offensività, prosegue il provvedimento, l'incriminazione dello "status" di sottoposto a misura di prevenzione personale che non si rifletta su una maggiore pericolosità o dannosità, e, quindi, offensività della condotta, in assenza della violazione di una specifica prescrizione che sia ricollegabile alla condizione soggettiva di destinatario della misura di prevenzione personale. Ciò che, appunto, ha concluso la Consulta, si verifica nella disposizione censurata, nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guidi senza patente in quanto revocata o sospesa, nei casi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida conseguano non già all'applicazione della misura di prevenzione, ma alla precedente violazione delle disposizioni del codice della strada, segnatamente di quella sui limiti di tasso alcolemico del conducente.