Di Paola Moscuzza su Sabato, 09 Dicembre 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Merce rubata e nascosta in tasca: interna ad indumenti, Cassazione: "aggravante per uso mezzo fraudolento"

Con sentenza n. 54691/17 depositata lo scorso 5 Dicembre, la V sezione Penale della Cassazione si è espressa ritenendo sufficiente ad integrare l´aggravante dell´uso del mezzo fraudolento, l´occultare la refurtiva in una tasca pensata apposta.
Due signore, colte mentre rubavano all´interno di un negozio, avendo ammesso la propria responsabilità, venivano processate tramite giudizio abbreviato. Condannate in primo grado presso il Tribunale di Como, e in appello a Milano, adivano la Cassazione, con due atti d´impugnazione separati ma dal medesimo contenuto, entrambi spediti tramite raccomandata e sottoscritti esclusivamente dalle ricorrenti medesime, senza autentica della firma in calce all´atto stesso.
Circa la modalità di presentazione del ricorso, la Suprema Corte ha precisato che la facoltà di presentare impugnazionecon atto a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato è previsto dall´art. 583 c.p.p., ma la sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
Trattandosi poi di ricorso per Cassazione proposto dall´imputato e trasmesso tramite posta,solo il difensore autorizzato a esercitare davanti ai giudici di legittimità, può autenticare la firma di chi impugna. Ciò supportato da cospicua Giurisprudenza di legittimità.
Nondimeno, la sussistenza della circostanza aggravante, ossia l´uso del mezzo fraudolento, nel caso di specie una tasca appositamente predisposta nell´abbigliamento delle malviventi, già riconosciuta in appello, veniva confermata dalla Suprema Corte.
"L´allocazione di una sacca interna ai propri indumenti appositamente predisposta, che ha consentito di portare via la merce senza destare sospetto, costituisce quid pluris necessario e sufficiente ad integrare l´aggravante contestata, trattandosi di mezzo insidioso, idoneo a far attenuare l´attenzione del possessore del bene nella difesa nel patrimonio, al fine di consentire la consumazione del delitto senza destare sospetti "
Infatti, tale circostanza aggravante (art 625 c.p. comma 1 n.2) è stata pensata dal legislatore con l´intento di punire la condotta di chi ruba utilizzando un apposito strumento che, abbassando la soglia di sospetto dell´ignaro venditore, lo inganna e compie agevolmente il furto.
Entrambi i ricorsi venivano dichiarati inammissibili.
Paola Moscuzza
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