Di Carmela Patrizia Spadaro su Mercoledì, 23 Giugno 2021
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Mediazione e condanna alla sanzione pecuniaria

Riferimenti normativi: Artt.4 - 8 D.Lgs.n.28/2010

Focus: Al fine di riattivare la comunicazione tra le parti litiganti e verificare la possibilità di risolvere concordemente il conflitto tra le stesse è necessaria la presenza personale delle parti in mediazione E' sanzionabile la condotta di una delle parti in mediazione che rifiuta di iniziare la discussione al primo incontro di mediazione?

Principi generali: La mediazione rientra tra gli istituti di risoluzione autonoma delle controversie in cui è fondamentale la presenza personale delle parti in mediazione. La presenza personale è stata prevista dal legislatore nel D.Lgs. n.28/2010 non essendo sufficiente la presenza del difensore seppure munito di procura. Essa è, altresì, condizione di procedibilità del procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 2 bis del medesimo decreto. Il mancato rispetto di tale obbligo di legge, cioè l'assenza ingiustificata di una o di entrambe le parti alla procedura di mediazione, espone le stesse al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.8, comma 4 bis, del D.Lgs.n.28/2010, sia sul piano economico che processuale.

Poiché lo spirito della mediazione è realizzare un reale confronto tra le parti che non si risolva in mero rito formale, anche la condotta delle parti che sin dall'inizio del procedimento di mediazione rifiutino di dare inizio alla discussione può esporle a sanzione pecuniaria. Sulla questione si è espresso il Tribunale di Perugia con un'Ordinanza resa il 4 maggio 2021 nell'ambito di una controversia instaurata nei confronti di una compagnia assicuratrice. Nel caso di specie, essendo la mediazione condizione di procedibilità della domanda giudiziaria in materia di contratti assicurativi, il giudice aveva rinviato le parti in mediazione, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 28/2010, concedendo loro il termine per l'avvio della procedura di mediazione e fissando la data dell'udienza di rinvio. 

Nell'udienza di rinvio il giudice rilevava dal verbale di mediazione che il procedimento si era concluso negativamente e che la parte convenuta in giudizio e chiamata in mediazione, cioè la compagnia assicurativa, aveva rifiutato, in sede di mediazione, di dare inizio alla discussione. Pertanto, stante il carattere obbligatorio della mediazione in questione e tenuto conto del contegno della parte convenuta, il giudice ha ritenuto che tale condotta vada equiparata, di fatto, come "una mancata partecipazione alla mediazione, avendo impedito il realizzarsi delle finalità per le quali è stato introdotto l'istituto in esame".

Ai sensi dell'art.8, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, così come disposto dall'art. 116, comma 2, c.p.c., dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione. Di conseguenza, nei casi di cui al citato art. 5 del D.Lgs.n. n. 28/2010, qualora la parte costituita non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo, la stessa, ai sensi del citato art.8 D.Lgs.n.28/2010, può essere condannata al versamento nel bilancio statale di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. 

Per questi motivi il Tribunale è intervenuto sulla questione, prima della pronuncia sulla controversia con sentenza definitiva, irrogando una sanzione pecuniaria. Infatti, con la citata ordinanza il giudice ha condannato la compagnia di assicurazioni al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell'importo di euro 518,00, pari al contributo versato per il giudizio, ferma restando la valutabilità della condotta dalla parte convenuta anche ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c. e con lo stesso provvedimento ha rinviato la causa a nuova data per il prosieguo.

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