Il Tribunale di Siracusa con sentenza n. 2186/2024 ha evidenziato l'importanza del corretto conferimento dei poteri nelle procedure di mediazione, in linea con lo scopo dell'istituto della mediazione.
In mediazione, difatti, o la parte partecipa personalmente o se ciò non è possibile il rappresentante deve essere munito di procura speciale sostanziale, come ribadito dalla sentenza suddetta.
Tale elemento è imprescindibile per essere considerata valida la mediazione così come stabilito dalla giurisprudenza.
Qualora non sussistessero tali requisiti il procedimento non può essere considerato validamente esperito con conseguente improcedibilità delle domande e nullità degli atti connessi.
Nel caso in questione in un procedimento di ingiunzione, il debitore presentava opposizione e avviava il giudizio ordinario.
In sede di appello il creditore impugnava la decisione con cui il Giudice di pace aveva dichiarato nullo il procedimento di mediazione e revocava il decreto ingiuntivo con cui si disponeva il pagamento della somma di euro 1.900,00 all'Organismo di mediazione presso il quale era stata svolta la mediazione.
Il creditore fa appello in quanto ritiene la mediazione valida poiché la parte pur assente aveva partecipato al procedimento con la presenza di un procuratore generale, pertanto il Giudice sarebbe incorso in errore nelle considerazioni relative alla distinzione tra rappresentanza processuale (legale con procura ad litem) e quella sostanziale (procuratore generale).
Il Tribunale però rigetta l'appello, confermando la sentenza del Giudice di Pace a causa della riscontrata mancata della partecipazione personale o di delega specifica della parte ritenuta assente e titolata a prendere parte alla procedura di mediazione.
Secondo la Cassazione è ormai consolidato l'orientamento per cui la mediazione obbligatoria (ex D.Lgs. n. 28/2010) richiede la presenza personale delle parti, assistite dai legali, o la loro sostituzione con un rappresentante dotato di procura speciale, che includa espliciti poteri per trattare e risolvere la controversia.
Con la sent. n. 8473/2019, Cassazione ha chiarito che la rappresentanza nella mediazione è una delega negoziale (sostanziale) e non processuale, necessitando quindi una procura ad hoc.
Nel caso in esame la parte non aveva partecipato personalmente al procedimento di mediazione e il rappresentante agiva in forza di una procura generale, non sufficiente a soddisfare i requisiti richiesti per il procedimento di mediazione.
Allo stesso modo anche il difensore, pur dotato di procura ad litem, non aveva una procura speciale con poteri specifici per la mediazione.
Inoltre, nel caso in questione anche la domanda di mediazione era stata sottoscritta dal solo legale di parte, senza una delega che conferisse esplicitamente il potere di presentare e gestire la procedura di mediazione.
Anche tale carenza, secondo la giurisprudenza, rende la domanda affetta da un vizio insanabile, comportando l'improcedibilità del procedimento di mediazione.
Si ribadisce pertanto, l'imprescindibilità della partecipazione personale o di un rappresentante munito di procura speciale e l'indicazione esplicita nella delega dei poteri necessari per trattare la controversia.
Per tali ragioni il Tribunale ha ritenuto corretto il giudizio di nullità della mediazione pronunciato dal Giudice di Pace.