L'articolo 337 – sexies c.c. disciplina l'assegnazione della casa familiare a seguito della cessazione della convivenza dei genitori ed è stato introdotto dal d.lgs. 154/2013 che ha dato organicità alla materia della filiazione che già con la legge n. 54/2006 ed il nuovo articolo 155 – quater aveva rielaborato in un'unica norma tutte le ipotesi in cui occorreva procedere all'assegnazione della casa, prescindendo dal tipo di procedimento in corso.
In particolare l'assegnazione avviene nell'esclusivo interesse dei figli e può essere attribuita al genitore, indipendentemente da chi ne sia il proprietario, che in alcuni casi può anche coincidere con un terzo.
L'articolo 337 – sexies c.c. prevede anche l'opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione, che si realizza attraverso la trascrizione con il fine di impedire che atti dispositivi del bene o azioni esecutive sul medesimo vanifichino il provvedimento di assegnazione.
La giurisprudenza ha precisato che, con il provvedimento di assegnazione della casa, avendo esso data certa, consente l'opponibilità per nove anni nei confronti del terzo acquirente, anche se non trascritto (art. 1599, comma 3 c.c.); se invece l'assegnatario, diligentemente trascrive il provvedimento, quest'ultimo è opponibile anche dopo i 9 anni, salva la sopravvenuta caducazione dell'interesse dei figli alla detenzione.
Di recente è ulteriormente intervenuta la Corte di Cassazione chiarendo che, anche senza la trascrizione, l'assegnatario può agire in giudizio ex art. 1415, comma 2 c.c. per fare valere la simulazione di atti relativi alla casa familiare.
La questione si origina dalla separazione di due coniugi per cui il figlio viene affidato alla madre, alla quale viene assegnata la casa in comproprietà con il marito; interviene successivamente modifica delle condizioni e il figlio viene affidato al padre che diventa assegnatario della casa, provvedimento non trascritto.
La moglie vende la propria quota indivisa dell'abitazione ad una società, in realtà appartenente a lei che ne è la rappresentante legale ed amministratrice e chiede quindi lo scioglimento della comunione.
L'ex marito agisce allora impugnando la compravendita per simulazione.
Il Tribunale in primo grado accoglie la domanda , mentre, la Corte d'Appello rigetta la domanda di simulazione e l'opponibilità, ritenendo che, in considerazione della negligenza dell'uomo che non aveva trascritto l'assegnazione, non esisteva quel pregiudizio del diritto cui la legge condiziona la legittimazione ad agire per far valere la simulazione e che coincide quindi con una minore tutela.
Ci si chiede quindi se, mancando la trascrizione del provvedimento di assegnazione, l'assegnatario possa agire oppure no in giudizio ex art. 1415, co. 2 c.c. per fare valere la simulazione dell'atto di vendita della casa familiare.
La Cassazione con l'ordinanza n. 27996/2022 ha accolto le ragioni del ricorrente.
Per la Suprema Corte, una volta trascorsi i 9 anni dall'assegnazione della casa, anche se non si è tempestivamente provveduto all'adempimento della trascrizione, tale negligenza non pregiudica il diritto ad agire in questo caso per l'accertamento della simulazione.
La decadenza della opponibilità ai terzi del proprio diritto, in quanto trascorsi 9 anni e non essendoci stata la trascrizione, non si realizza per l'inerzia incolpevole dell'avente diritto.
Di conseguenza, l'assegnatario è legittimato ex art. 1415 c.c., comma secondo, ad agire in giudizio per l'accertamento della simulazione.
Si tratta di un'ipotesi di legittimazione straordinaria dei terzi ad agire ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto stipulato, quando pregiudica i loro diritti.
La legittimazione del terzo può dipendere dalla titolarità di un diritto pregiudicato – dipendente che gli permetta di impugnare il diritto pregiudiziale – condizionante e non esiste cioè un diritto per chiunque di agire per il ripristino della situazione reale, ma, deve esistere l'interesse ad agire per un pregiudizio di un diritto.
Nel caso in questione, quindi, la mancata trascrizione non fa decadere il diritto dell'assegnatario a ricorrere in giudizio per far valere la simulazione.