Di Carmela Patrizia Spadaro su Mercoledì, 30 Giugno 2021
Categoria: Il meglio della Giurisprudenza 2021

Mancata risposta a questionario dell’Agenzia delle Entrate: è precluso l’utilizzo successivo della documentazione richiesta?

Riferimenti normativi: Art. 32 D.P.R. n. 600/1973 - Art. 10 L. n. 212/ 2000 - Art 51 D.P.R. n. 633/972

Focus: Cosa succede quando un contribuente riceve un questionario dell'Agenzia delle Entrate nel periodo estivo e non adempie tempestivamente alla richiesta dell'ufficio perché in vacanza? Potrà contestare l'avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione finanziaria nei suoi confrontiutilizzando la documentazione non prodotta in risposta al questionario?

Principi generali: Ai sensi dell'art.32, comma 1, D.P.R. n.600/73, rientra tra i poteri degli uffici dell'Agenzia delle Entrate emettere accertamenti basati su dati ed elementi emersi dall'Anagrafe tributaria e sulla documentazione richiesta al contribuente con un questionario. Può verificarsi il caso in cui i documenti richiesti al contribuente, tramite un questionario inviato ad agosto, non siano stati recapitati da questi all'ufficio a causa della pausa estiva, con conseguente emissione di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente.

La Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con Ordinanza n.16757/21, depositata il 14 giugno 2021, si è pronunciata su un caso in cui la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che è precluso al contribuente l'utilizzo ulteriore della documentazione richiesta dall'Ufficio con questionario e non prodotta prima dell'avviso di accertamento.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva proposto istanza di accertamento con adesione a seguito della notifica dell'avviso di accertamento. Dopo sei incontri tra la parte e l'Ufficio e "solo in occasione dell'ultimo avvenuto in data 6 maggio 2012" la contribuente produceva la documentazione, a suo tempo non prodotta,"con ciò rendendo non possibile il controllo di numerose fatture passive da parte dell'Ufficio e, ancor meno, da parte della Commissione tributaria". Il giudice dell'appello ha ritenuto che la produzione tardiva della documentazione poteva essere giustificata solo in risposta al questionario, mentre non era ammissibile in sede di accertamento con adesione. 

In particolare la Commissione tributaria regionale, accogliendo l'eccezione dell'Ufficio che chiedeva dichiararsi tale documentazione inutilizzabile, ha fatto applicazione dell'art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973, il quale prevede che le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Tali cause di inutilizzabilità non operano nei confronti del contribuente che, contestualmente aldeposito, dichiari comunquedi non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. La ricorrente ha impugnato la citata sentenza d'appello dinanzi ai giudici di legittimità per violazione degli articoli 32 D.P.R. n. 600/1973, ai fini delle imposte reddituali, e 51 D.P.R. n. 633/1972 , ai fini Iva.

La Corte di Cassazione, nell'esaminare il caso, si è soffermata sulla condotta tenuta dalla contribuente che non ha adempiuto tempestivamente alla richiesta dell'Ufficio ma che ha, comunque, reso disponibili i documenti all'Ufficio nella fase procedimentale anteriore al contenzioso e successiva alla notifica dell'atto impositivo. 

In merito a tale condotta la Suprema Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza della stessa che, a fronte della mancata risposta all'invito a produrre documentazione rilevante ai fini del controllo, ha costantemente ritenuto che tale documentazione non potesse essere più utilizzata dal contribuente perché il mancato invio doveva essere considerato come un rifiuto alla produzione della stessa (Cassazione sentenze n. 28049/2009; 5734/2016; 16106/2018; 16548/2018; 8405/2020; 3442/2021). L'inutilizzabilità della documentazione può essere superata se, con il ricorso, il contribuente deduce (e poi ne fornisce prova nel corso del giudizio) che il mancato invio fosse dipeso da causa di forza maggiore. Nella fattispecie non poteva essere considerata causa di forza maggiore, impeditiva per la consegna della documentazione, la generica circostanza della notifica dell'invito nel periodo estivo.

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