L'ordine del giudice con cui viene condannata l'amministrazione scolastica a integrare le ore di didattica di sostegno previste nel piano educativo individualizzato (PEI), ove non tempestivamente attuato dalla stessa amministrazione «determina la lesione del diritto soggettivo dell'alunno e radica - in conformità al "petitum sostanziale" [...]- la giurisdizione del giudice ordinario».
Questo è quanto ha ribadito la Corte di cassazione, Sezioni Unite, con ordinanza n. 1870 del 28 gennaio 2020.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
Il ricorrente, quale esercente la potestà genitoriale sul minore, alunno dell'amministrazione scolastica resistente, ha agito in giudizio, presentando un ricorso ex art. 700 c.p.c. e lamentando l'attribuzione di un numero di ore di didattica di sostegno non sufficiente a garantire il diritto all'istruzione e l'integrazione scolastica in condizioni di parità con gli altri studenti. In buona sostanza, il PEI ha attribuito allo studente un numero di ore di sostegno inferiore a quelle necessarie. È accaduto che il Tribunale adito ha accertato la condotta discriminatoria dell'amministrazione scolastica e ha condannato quest'ultima a garantire al minore l'ausilio dell'insegnante di sostegno per l'intero orario curriculare pari a 30 ore settimanali. Tale ordine non è stato tempestivamente attuato e, pertanto, il ricorrente ha agito nuovamente in giudizio, lamentando:
- la tardiva ottemperanza del su indicato ordine giudiziale;
- «il pregiudizio che ne è derivato al diritto d'istruzione, all'educazione, all'integrazione scolastica e alla condizione di benessere psico-fisico - dalla data di approvazione del PEI (coincidente con l'inizio dell'anno scolastico) fino all'attuazione dell'ordine del giudice».
Per detto pregiudizio, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione scolastica al relativo risarcimento danni. Quest'ultima si è costituita, eccependo, «tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere la giurisdizione spettante al giudice amministrativo».
Così il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'ultima autorità giudiziaria.
La decisione della SC.
Innanzitutto, i Giudici di legittimità rilevano che, una volta approvato il PEI, l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di attenersi, garantendo il sostegno all'alunno in situazione di handicap per il numero di ore programmato. In queste ipotesi non esiste alcun potere discrezionale in capo alla stessa amministrazione in merito alla riduzione dell'entità delle ore previste dal PEI. Una riduzione, questa, che non potrebbe essere giustifica neanche dalle scarse risorse disponibili. Ne consegue che «la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario» (Cass., Sez. Un., n. 25011 del 25/11/2014; Cass., Sez. Un., n. 9966 del 20/04/2017; Cass., Sez. Un., n. 25101 del 08/10/2019). La Corte di cassazione, ribadisce che spetta, invece, alla giurisdizione del giudice amministrativo:
- tutto ciò che precede l'approvazione del PEI dal momento che in tale fase, l'amministrazione scolastica esercita il suo potere discrezionale;
- la contestazione in merito all'esercizio, da parte dell'amministrazione, «di poteri autoritativi e discrezionali in materia di servizio di sostegno scolastico a favore di minori diversamente abili, come nell'ipotesi in cui si chieda l'aumento del numero delle ore di supporto concesse al minore e si metta in discussione la correttezza del potere amministrativo esercitato nell'organizzazione del servizio» (Cass., Sez. Un., n. 7103 del 25/03/2009; Cass., Sez. Un., n. 1144 del 19/01/2007).
Ciò premesso, tornando al caso di specie, è vero che nella questione in esame, la ricorrente lamenta i danni non patrimoniali subiti dal figlio a causa dell'insufficienza delle ore di sostegno stabilite dal PEI, ma è altrettanto vero la stessa si lamenta dei danni non patrimoniali patiti dal minore per la mancata tempestiva attuazione dell'ordine del giudice adottato a conclusione del procedimento cautelare. «Sul punto, va osservato che l'ordine del giudice di integrazione del numero delle ore di didattica di sostegno viene a sostituirsi al PEI e fa sorgere il diritto soggettivo del minore disabile a fruire del maggior numero di ore di servizio di sostegno scolastico stabilite dalla Autorità Giudiziaria, senza che residui alcun ambito di esercizio di potere discrezionale per la pubblica amministrazione». In quest'ipotesi, a parere dei Giudici amministrativi, la mancata attuazione dell'ordine in esame, determinando una lesione del diritto soggettivo dell'alunno minore, radica la giurisdizione del giudice ordinario.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al medesimo, anche per le spese del giudizio di regolamento.