Con la sentenza in commento, la n. 6560 depositata lo scorso 19 febbraio, la Corte di Cassazione giudica un caso nel quale il Tribunale aveva ritenuto di non convalidare un arresto effettuato in flagranza di reato.
In particolare, l'indagato era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale in quanto, trovato a bordo di un'auto rubata, si era dato alla fuga per sottrarsi al controllo su strada disposto dai Carabinieri imboccando una serie di strade collaterali, anche contromano, fino a perdere il controllo dell'auto e rovesciarsi sul marciapiede.
Tuttavia il Tribunale aveva ritenuto che con tale comportamento l'arrestato non avesse posto in pericolo l'incolumità degli utenti della strada e degli agenti che lo avevano inseguito e dunque non aveva convalidato l'arresto.
La Corte, seppur dopo aver precisato i limiti di censura che un provvedimento di mancata convalida può subire in sede di legittimità, ha verificato come la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse effettivamente errata e dovesse essere riformata.
In particolare, i giudici di legittimità hanno osservato che è sufficiente ad integrare l'elemento materiale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale una condotta di guida pericolosa tenuta per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, che ponga deliberatamente in pericolo l'incolumità personale degli inseguitori e degli altri utenti della strada.
Le manovre poste in essere, dunque, senza dubbio potevano denotare la volontà di opporre una resistenza positiva ed illegittima ai pubblici ufficiali.
La Corte evidenzia peraltro come fosse stata la stessa ordinanza ad evidenziare che le modalità di fuga, valutate secondo un giudizio ex ante, risultavano obiettivamente pericolose, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo.
Limitando il suo esame alla sola motivazione, in conclusione, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza sul rilievo che il ricorso ha ad oggetto una fase del procedimento ormai perenta e concerne esclusivamente la valutazione circa la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, ragioni per le quali l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici.