Con la sentenza n. 51469, depositata lo scorso 20 dicembre 2019, la Corte di Cassazione è intervenuta a chiarire che non è ammissibile il riesame proposto avverso un provvedimento del pubblico ministero di perquisizione locale e personale con contestuale sequestro eseguito dalla p.g. non convalidato dal P.M.
In tali casi aveva già osservato il giudice del riesame che se è delegata per l'esecuzione la p.g. senza indicazione specifica dei beni da sottoporre a vincolo e facendo difetto la necessaria convalida da parte del Pubblico Ministero, l'interessato avrebbe potuto richiedere direttamente la restituzione dei beni in caso di mancata restituzione d'ufficio, con facoltà di opposizione al giudice per le indagini preliminari in ipotesi di eventuale diniego.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità e deduceva che, a suo avviso, il decreto del Pubblico ministero aveva predeterminato le cose oggetto di specifica ricerca, correlate ai reati fiscali indicati, e che pertanto non vi fosse necessità di alcuna convalida, non sussistendo attività discrezionale della polizia giudiziaria.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
I giudici di legittimità hanno ribadito infatti che è principio generale che non è soggetto ad impugnazione il decreto di perquisizione del P.M. che rimetta alla discrezionalità degli organi di polizia l'individuazione di cose da sottoporre a sequestro, poiché in tali casi deve comunque intervenire il decreto di eventuale convalida del sequestro: l'unico provvedimento soggetto a riesame (Sez. 2, n. 51867 del 20/11/2013, Gaeta e altri, Rv. 258074).
Nel caso in cui il pubblico ministero disponga la perquisizione e il sequestro delle cose pertinenti al reato - senza alcun'altra specificazione -, osserva la Corte, è necessario che provveda alla convalida o alla eventuale restituzione delle cose sequestrate.
Poichè la indeterminatezza della indicazione delle cose da sottoporre a sequestro rimette al giudizio della polizia giudiziaria operante (sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria) l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro (qualifica del bene come corpo o pertinenza del reato) e poiché il relativo accertamento non può che avere natura provvisoria, è necessario il tempestivo controllo da parte della autorità giudiziaria, che lo esercita ai sensi dell'art. 355 c.p.p. e che si concretizza nel decreto di convalida, unico atto impugnabile con lo strumento del riesame.