Di Rosalba Sblendorio su Martedì, 17 Luglio 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto delle donne

Mamme single: riconoscimento figli naturali e assegni di maternità

Inquadramento normativo: Artt. 250-262 codice civile; artt. 74 e 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151
Figli naturali e riconoscimento: Entrambi i genitori possono congiuntamente o separatamente riconoscere il figlio naturale (nato al di fuori del contesto matrimoniale). Qualora il riconoscimento avvenga da parte di un solo genitore, quest'ultimo che riconosce per primo attribuisce al figlio il cognome. In questi casi, un riconoscimento successivo da parte dell'altro genitore potrà avvenire solo previo consenso dell'altro genitore che abbia già riconosciuto il figlio minore. È possibile che il genitore che abbia riconosciuto per prima il figlio minore si opponga al riconoscimento dell'altro genitore. Questa opposizione è possibile quando il riconoscimento dell'altro genitore è contrario all'interesse del figlio, ad esempio quando l'altro genitore:
Modalità: Il riconoscimento del figlio naturale può avvenire: i) all'atto di nascita; ii) attraverso una dichiarazione dopo la nascita o il concepimento, dinanzi all'ufficiale di stato civile o in un atto pubblico o in un testamento. Se si riconosce il figlio prima della nascita, sono necessari determinati documenti, quali: il certificato medico che riveli lo stato di gravidanza; il documento di identità del genitore che effettua il riconoscimento.  
Mentre la madre può riconoscere il figlio direttamente, il padre può effettuare il riconoscimento contestualmente alla madre o successivamente, previo consenso di quest'ultima. Per riconoscere il figlio in seguito alla dichiarazione di nascita occorre il documento di identità del genitore che effettua il riconoscimento. Se il riconoscimento è di un solo genitore, successivamente l'altro genitore può riconoscere il figlio solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per prima.
Il cognome dei figli naturali: Il genitore che ha riconosciuto per prima il figlio, attribuisce a quest'ultimo il cognome. Nel caso in cui sia stata la madre a riconoscere il figlio per prima, con il riconoscimento successivo del padre, il cognome di quest'ultimo potrà essere aggiunto o sostituito a quello della madre (art. 262 codice civile).
Casistica: Se il riconoscimento del padre è successivo, non è automatica l'attribuzione del cognome di quest'ultimo al minore. Bisogna sempre valutare l'interesse del minore (cfr. Cass. Civ., Ordinanza, 11/07/2017, n. 17139).
Doveri dei genitori. Il riconoscimento del figlio comporta l'assunzione di tutti i diritti e doveri che spettano ai genitori dei figli nati durante il matrimonio, ivi compreso l'obbligo del mantenimento in proporzione alla proprie sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
Casistica:L'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il fatto di averli generati (ai sensi dell'art. 30 Costi., artt. 147 e 315 bis c.c.) e prescinde da ogni domanda proposta, essendo sorto fin dalla nascita il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. Il genitore che riconosce il figlio tardivamente non può opporre questa tardività per sottrarsi ai propri doveri (Cass. civ. Sez. I, Sentenza, 07/04/2017, n. 9059).
Madri sole e assegni di maternità. Esistono due tipi di assegni di maternità che spettano alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia e sono: l'assegno di maternità dello Statoe quello dei Comuni. L'assegno di maternità dello Stato è una prestazione previdenziale a carico appunto dello Stato. Esso spetta se: la lavoratrice già gode di tutela previdenziale ed ha versato almeno tre mesi di contributi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del bimbo; la madre è disoccupata e non siano decorsi più di nove mesi tra il giorno in cui ha perso il diritto a ricevere le prestazioni previdenziali e il giorno in cui è nato il figlio o in cui ha fatto ingresso il minore in famiglia; è stato esercitato il diritto di recesso dalla madre e quindi è stato interrotto il rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza. In questo caso, la madre deve aver corrisposto almeno tre mesi di contributi tra i diciotto mesi e i nove mesi precedenti la nascita; la madre si avvale della gestione separata ed abbia versato almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi precedenti il congedo obbligatorio o anticipato. L'importo dell'assegno di maternità dello Stato è pari ad euro 338,89 e viene corrisposto per cinque mesi. La domanda dell'assegno di maternità dello Stato va presentata all'Inps entro sei mesi dalla nascita, o dall'ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento. L'assegno di maternità del Comune è una prestazione assistenziale ed è concesso dai Comuni anche alle madri disoccupate o casalinghe che vivono in una famiglia con indicatore della situazione economica (ISE) per l'anno 2018 non superiore ad euro 17.142,46. L'assegno spetta per ogni figlio. Per l'anno 2018 è pari all'importo di euro 342,61 e viene corrisposto per cinque mesi. La domanda dell'assegno di maternità del Comune va presentata al Comune di residenza, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione.

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