Di Carmela Patrizia Spadaro su Mercoledì, 15 Luglio 2020
Categoria: Leggi dello Stato

Lotteria nazionale degli scontrini prorogata al 2021

Riferimenti normativi: Decreto Legge n. 34/2020 - art. 141  - Provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020 (funzionamento della lotteria degli scontrini) - Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2020.

Focus: La lotteria nazionale degli scontrini è il nuovo concorso a premi gratuito collegato allo scontrino elettronico. E' una delle misure governative di contrasto all'evasione fiscale che doveva essere avviata dal 1° luglio 2020 e che mira ad invogliare i contribuenti/consumatori a richiedere l'emissione dello scontrino elettronico. In considerazione delle oggettive difficoltà degli esercenti legate alla pandemia, il Governo, con il decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020), ha disposto il rinvio della lotteria degli scontrini al 1° gennaio 2021.

Principi generali: La lotteria nazionale è stata introdotta con la L. n. 232/2016 - articolo 1, commi da 540 a 544 -ed è prevista per i contribuenti persone fisiche che effettuino acquisti di beni e servizi al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Il gioco a premi anti evasione si collega all'obbligo che sussiste dal 1° gennaio 2020 per tutti gli operatori IVA di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante emissione di scontrino elettronico. Il programma anti-evasione del Governo è stato stravolto dall'emergenza del Coronavirus per cui i tempi di avvio della lotteria, previsti nel 2020, sono stati modificati e prorogati al 1° gennaio 2021 dal citato Decreto Rilancio e la guida dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata con le relative istruzioni, emanata d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stata pubblicata il 26 maggio 2020. E' previsto che potranno partecipare alla lotteria ed alle estrazioni annuali e mensili tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquisteranno beni e servizi di importo pari o superiore a 1 euro. Non potranno partecipare, invece, alla lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti online e quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione. Nella fase di avvio non rientreranno nella lotteria gli acquisti documentati con fatture elettroniche e quelli per i quali i dati dei corrispettivi saranno inviati al sistema Tessera Sanitaria (per esempio, gli acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, laboratori di analisi e ambulatori veterinari, per i quali il cliente comunica il codice fiscale). Non parteciperanno alla lotteria degli scontrini, infine, ulteriori acquisti per i quali il consumatore richieda all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali. Spetta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicare al consumatore l'eventuale vincita, la quale va pagata esclusivamente mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile. Non occorrerà conservare gli scontrini sia per partecipare alla lotteria sia per riscuotere i premi (conviene custodire gli scontrini solo a fini di garanzia, cambio merce, eccetera). Sarà possibile consultare le estrazioni e verificare l'eventuale vincita all'interno del Portale Lotteria.

Ogni acquisto genererà un numero di biglietti "virtuali" che consentiranno la partecipazione alla lotteria: ogni euro speso darà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro. Prima dell'emissione dello scontrino sarà necessario chiedere all'esercente di abbinare allo stesso il proprio "codice lotteria", cioè il codice alfanumerico che si ottiene accedendo all'area pubblica del "Portale lotteria" (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), messo a disposizione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e che verrà abbinato allo scontrino. Il codice lotteria è un codice alfanumerico, composto da 8 caratteri, che verrà associato al codice fiscale del consumatore in maniera univoca e casuale (random), senza alcun obbligo di identificarsi. Ogni consumatore potrà generare più codici, tutti ugualmente validi per partecipare alla lotteria. Chi si registrerà sull'area riservata del Portale Lotteria, inoltre, potrà controllare i propri scontrini, trasmessi all'Agenzia delle entrate, come pure il numero dei biglietti virtuali a essi associati e il numero totale di biglietti della prossima estrazione. Una volta generato, il codice lotteria potrà essere utilizzato per tutti gli acquisti e partecipare a tutte le estrazioni e, quindi, sarà sufficiente stamparlo su carta o salvarlo su un dispositivo mobile (smartphone, tablet, cellulare) e mostrarlo al negoziante al momento dell'acquisto. L'esercente, attraverso un lettore ottico collegato al registratore telematico, effettuerà il collegamento tra lo scontrino e il codice lotteria del contribuente e trasmetterà i dati all'Agenzia delle entrate. La nuova lotteria prevede estrazioni "ordinarie" ed estrazioni "zero contanti". Chi pagherà con la moneta elettronica (per esempio, bancomat, carta di credito, carta di debito) parteciperà a entrambe le estrazioni.Tutti i premi della lotteria non saranno assoggettati ad alcuna tassazione (Decreto legge n. 124/2019 - art. 19, c. 1, lett. a, e art. 20, c.1, lett. a, b e c).

Una Commissione di controllo delle estrazioni, nominata dal Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avrà il compito di controllare la regolarità delle operazioni di estrazione. L'estrazione del biglietto vincente sarà nulla se il biglietto "virtuale" sarà associato a un corrispettivo già vincente nel corso dell'estrazione oppure annullato o reso. Inoltre sarà nulla se il biglietto virtuale sarà riferito a un codice lotteria di una persona fisica non residente in Italia, alla data di acquisto dei beni e dei servizi, oppure a un codice lotteria per cui il consumatore abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione degli stessi. Per le estrazioni ordinarie sono previsti: un premio da 1 milione di euro per il vincitore dell'estrazione annuale; 3 premi da 30.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni mensili; 7 premi da 5.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni settimanali (la cui decorrenza verrà determinata). Per gli acquisti con la moneta elettronica (es: bancomat, carta di credito, carta di debito), i premi saranno più elevati e ad essere premiato sarà anche l'esercente. Sono previste estrazioni mensili, annuali e settimanali, con i seguenti premi: 2 premi per l'estrazione annuale, di cui un premio da 5 milioni di euro per il consumatore e un premio da 1 milione di euro per l'esercente; 20 premi per le estrazioni mensili così ripartiti: 10 premi di 100.000 euro ciascuno ai consumatori;10 premi di 20.000 euro ciascuno agli esercenti; 30 premi per le estrazioni settimanali (decorrenza da stabilire); 15 premi di 25.000 euro ciascuno per i consumatori;15 premi di 5.000 euro ciascuno per gli esercenti. Quindi, per la lotteria "zero contanti" il biglietto vincente per il consumatore determinerà automaticamente anche la vincita per l'esercente. I vincitori saranno informati immediatamente tramite sms, e-mail o instant messaging se i relativi dettagli sono stati forniti dal consumatore nell'area riservata del Portale Lotteria. Per sapere se si è tra i fortunati basterà, comunque, accedere all'area riservata del Portale Lotteria con Spid, le credenziali Fisconline ed Entratel o la Carta nazionale dei servizi (Cns). In ogni caso, chi vincerà riceverà anche una comunicazione formale tramite una Pec (Posta elettronica certificata) inviata all'indirizzo che il consumatore ha indicato sul Portale Lotteria oppure tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno che verrà recapitata all'ultimo domicilio fiscale conosciuto dall'Agenzia.

I premi dovranno essere reclamati entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. In caso contrario, concorreranno alla formazione di eventuali altri premi da distribuire in occasione del concorso annuale. Il negoziante che risulterà vincitore della lotteria "zero contanti" riceverà una comunicazione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che lo individuerà sulla base del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati del Sistema Lotteria. Anche in questo caso saranno adottate tutte le procedure adeguate e misure idonee a garantire la riservatezza circa l'identità del vincitore. In un'apposita sezione del Portale Fatture e corrispettivi, gestito dall'Agenzia delle entrate, metterà a disposizione di ciascun esercente i dati trasmessi (con esclusione del codice lotteria) per consentire una verifica sui propri dati per le attività connesse alla lotteria. Il Decreto Fiscale 2020, per evitare intoppi sulla riuscita del piano anti-evasione del Governo, aveva inizialmente introdotto una sanzione per evitare il boicottaggio della lotteria degli scontrini. Nella prima versione del provvedimento era prevista una sanzione dai 100 ai 500 euro per i commercianti che avessero rifiutato di comunicare i dati del cliente all'Agenzia delle Entrate. La sanzione è stata tuttavia eliminata nel corso della conversione in legge del Decreto Fiscale e sostituita nella possibilità per il cliente di segnalare all'Agenzia delle Entrate il comportamento scorretto dell'esercenteCommercianti ed artigiani che rifiuteranno di comunicare il codice lotteria e gli ulteriori dati necessari per le estrazioni, potranno quindi essere inseriti nelle liste dei contribuenti a rischio evasione, e ciò si tradurrà nella possibilità di controlli da parte del Fisco. Infatti, obiettivo dell'intera operazione è quello di incentivare i pagamenti tracciabili, limitando l'uso del denaro contante, e di motivare il contribuente a richiedere lo scontrino all'esercente al fine di incrementare la lotta all'evasione fiscale.

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