"L'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di merito nel liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità qualora la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito" (tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 13 ottobre 2017, n. 24070, Rv. 645831-01; in senso analogo Cass. Sez. 1, sent. 15 marzo 2016, n. 5090).
Questo ha ribadito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11930 del 13 aprile 2022 (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).
Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
La ricorrente è una società che è stata convenuta in giudizio a causa delle esalazioni tossiche e delle immissioni rumorose intollerabili, prodotte dalla medesima ricorrente nell'esercizio della sua attività di raccolta, stoccaggio e commercio di carte, cartoni, vetro e plastica, svolta sul proprio fondo, limitrofo a quello dell'attrice. È accaduto che in primo grado, la ricorrente è stata condannata al risarcimento del danno biologico patito dall'attrice, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alle immissioni, liquidato equitativamente in € 30.000,00, con esclusione, invece, dei danni patrimoniali. La società ha esperito gravame, accolto dal Giudice d'appello solo in relazione al denunciato vizio di "extrapetizione", quanto alla liquidazione del danno morale. La decisione di primo grado è stata confermata per il resto.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.
La decisione della SC
La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata è viziata. In particolare, denuncia, tra l'altro, che detto provvedimento è carente quanto alla "indicazione dei criteri per la quantificazione del danno determinato in via equitativa". Secondo i Giudici di legittimità, tale motivo è infondato.
In punto essi richiamano quell'orientamento della giurisprudenza che afferma che il potere discrezionale del Giudice di merito di liquidare equitativamente il danno non è sindacabile in sede di legittimità qualora egli:
- indichi il processo logico-valutativo seguito;
- indichi anche sommariamente i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al «quantum» (Cass. Sez. 3, sent. 31 gennaio 20 1 8, n. 93 27, Rv. 617.590-0 1 );
- spieghi le ragioni del processo logico sul quale la liquidazione equitativa è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 14 luglio 2015, n. 14645, Rv. 636090- 01).
Con particolare riferimento alla liquidazione equitativa del danno ex artt. 844 e 2059 cod. civ., l'indicazione dei criteri adottati dal Giudice di merito non deve riguardare criteri predeterminati, quali il ricorso a una percentuale dell'invalidità temporanea o al valore reddituale dell'immobile, giacché la liquidazione del danno ex art. 2056 cod. civ. è essenzialmente da parametrare alle circostanze del singolo caso.
Ad avviso della Corte di Cassazione, ne consegue che la insindacabilità della liquidazione equitativa del danno in sede di giudizio di legittimità conosce eccezione solo quando i criteri adottati "siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2017, n. 13153, Rv. 644406-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 8 novembre 2007, n. 23304, Kv. 6003/6 -01, Cass. Sez. 3 , sent,. 14 luglio 2004, n. 13066, Rv. 574567-01). In buona sostanza, se il Giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, liquida il danno equitativamente, seguendo non le concezioni personali o le sue mere intuizioni, ma criteri noti e generalmente accolti dall'ordinamento vigente, comportandosi come avrebbe fatto il legislatore se avesse potuto prevedere il caso (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 2 luglio 2021, n. 18795, Rv. 661913-01), allora la sua liquidazione sarà insindacabile in sede di legittimità.
Orbene, tornando al caso di specie, a parere della Suprema Corte, tale onere di "sommaria e congrua" indicazione delle ragioni della quantificazione risulta soddisfatto, avendo il Giudice d'Appello ritenuto la liquidazione già disposta dal primo giudice congrua in relazione:
- alle modalità della condotta illecita;
- al lunghissimo arco temporale in cui detta condotta si è protratta.
In relazione a tali criteri, indicativi della particolare intensità, oltre che perduranza nel tempo, della turbativa recata […], la sentenza impugnata ha soddisfatto l'onere di sommariamente illustrare il processo valutativo seguito nella liquidazione del danno.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di Cassazione, ha ritenuto la doglianza della ricorrente infondata.