Di Giulia Zani su Venerdì, 04 Settembre 2020
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Poteri del giudice per le indagini preliminari in caso di opposizione all’archiviazione

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si è trovata a decidere di un provvedimento abnorme del giudice per le indagini preliminari.

Nel caso di specie il GIP aveva deciso in ordine ad una richiesta di archiviazione a seguito di opposizione da parte della persona offesa, disponendo l'archiviazione per i reati ipotizzati da parte del PM, ma, di rimando, "invitando" il pubblico ministero a formulare nei confronti degli stessi indagati un nuovo capo di imputazione a loro carico contestando non più il reato di tentata truffa ma quelli di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.) e falso in atto pubblico commesso da un pubblico ufficiale (art. 479 c.p.) nelle forme della reità mediata (art. 48 c.p.). 

Ricorrevano per Cassazione gli indagati rilevando come il provvedimento del GIP fosse abnorme e come tale dovesse trovare una censura ad opera dei giudici di legittimità.

Secondo la ricostruzione della difesa, infatti, sarebbe abnorme quel provvedimento con cui il GIP ordina al pubblico ministero di formulare un'imputazione per fatti-reato diversi da quelli oggetto di indagini e per i quali era stata formulata richiesta di archiviazione. 

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso degli imputati.

La sentenza, n. 24147 depositata lo scorso 25 agosto 2020, si pone infatti nel solco della giurisprudenza delle Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094) che hanno ritenuto che sia da considerarsi abnorme quel provvedimento che "per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite".

L'atto abnorme, in pratica, per tali sue caratteristiche provoca una stasi processuale che è risolvibile solo tramite la proposizione del ricorso per Cassazione.

E' a questa categoria che appartiene il provvedimento impugnato.

Come ha ricordato la Corte, infatti, esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari sia l'ordine di imputare una persona diversa da quella indagata sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione.

Il GIP infatti può limitarsi solo a ordinare le iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. ma non può ordinare l'imputazione per ipotesi di reato mai prima formulate dal PM poiché così facendo limiterebbe l'autonomia della pubblica accusa oltre i limiti consentiti dalla legge. 

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