I Diritti Umani sono i diritti inalienabili dell'uomo, ossia i diritti che devono essere riconosciuti ad ogni persona per il solo fatto di appartenere al genere umano, indipendentemente dalle origini, appartenenze o luoghi ove la persona stessa si trova.
I Diritti Umani sono l'insieme dei diritti fondamentali dell'essere umano. Tuttavia, non vi è ancora una risposta unanime dal mondo del Diritto: da un lato, vi è la dottrina che ritiene i Diritti umani essere diritti naturali, ossia spettanti all'uomo in quanto individuo, per cui lo Stato può e deve unicamente riconoscerli; dall'atro, invece, vi è la dottrina che sostanzia tali diritti in diritti soggettivi concepiti in capo agli individui dallo Stato quale esercizio della sua sovranità, la quale viene autolimitata per scelta dello Stato stesso.
Essendo i Diritti Umani i diritti inalienabili e fondamentali della persona, è inevitabile che questi siano nati con la persona stessa, in quanto intrinsechi alla sua stessa natura. Diversamente, il loro formale riconoscimento, e quindi la legislazione in materia, i vincoli e le tutele, nascono con l'evoluzione della civiltà moderna e grazie all'apporto materiale dei singoli Stati e dei loro legislatori.
La prima idea di essi, senz'altro già presente in epoche antiche, ottiene esplicita trattazione solo successivamente alla Seconda Guerra mondiale, ossia dopo il 1945 e le aberrazioni del nazismo, che furono proprio gli orrori della guerra a mostrare questa necessità.
Dal dopoguerra in poi, vennero alla luce un numero rilevante di legislazioni internazionali in materia di Diritti Umani. Con riguardo agli strumenti giuridicamente non vincolanti, occorre ricordare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 e numerose risoluzioni approvate successivamente dall'Assemblea generale (Ag) delle Nazioni Unite.
Infatti, in seguito, molte clausole della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo sono poi diventate giuridicamente vincolanti poiché grazie alla loro applicazione costante e ripetuta nel tempo si sono trasformate in diritto internazionale consuetudinario.
Tra gli strumenti giuridicamente non vincolanti, occorre menzionare quelli elaborati nel quadro dell'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, (OSCE), la quale, inoltre, ha una concezione più ampia dei Diritti Umani, in quanto coinvolge non solo i rapporti tra l'individuo e le istituzioni, ma anche i rapporti tra istituzioni stesse.
Occorre menzionare le varie convenzioni internazionali, quindi, giuridicamente vincolanti a livello universale: la Convenzioni sul genocidio del 1948; la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950; la Convenzione sui rifugiati del 1951; i due Patti delle Nazioni Unite del 1966, ossia il Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali; e la Convenzione contro la tortura del 1984.
Dall'obbligatorietà di queste legislazioni, ne discende il fatto che le stesse prevedano meccanismi di controllo e garanzia, procedure delle quali, tuttavia, si tratterà nel dettaglio al paragrafo dedicato alle forme di tutela dei Diritti Umani. Oggi, i diritti dell'uomo sono racchiusi negli articoli 1 e 2, i quali sanciscono i diritti fondamentali di dignità, eguaglianza, libertà e fratellanza, perni dell'intero documento. Gli articoli successivi, invece, enunciano i diritti inalienabili di ciascuno: il diritto allavita, la proibizione della schiavitù e della tortura, il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e alla presunzione di innocenza, il diritto alla libertà di movimento, di pensiero, di espressione, di coscienza e religione. I Diritti umani possono essere classificati in diritti civili, politici e sociali.
I diritti civili sono quelli che attengono alla personalità dell'individuo, quale la libertà di pensiero, la libertà personale, di riunione, di religione ed ancora la libertà economica. Invero, nella sfera di questi, all'individuo è garantita un ambito di arbitrio, purché il suo agire non violi i diritti civili degli altri soggetti. Per tal ragione, i diritti civili obbligano gli Stati a un atteggiamento di astensione.
I diritti politici sono, invece, quelli che attengono alla formazione dello Stato democratico e comportano una libertà attiva, ossia una partecipazione dei cittadini nel determinare l'indirizzo politico dello Stato: tali sono, ad esempio, la libertà di associazione in partiti, ossia diritti elettorali.
In fine, vi sono i diritti sociali, ossia, il diritto al lavoro, all'assistenza, allo studio, tutela della salute - ossia i diritti derivanti dalla maturazione di esigenze nuove e nate relativamente allo sviluppo della moderna società industriale.