Di Paola Mastrantonio su Lunedì, 23 Ottobre 2023
Categoria: Politica Forense

Legittima la decurtazione del compenso dell’avvocato quando il petitum è palesemente gonfiato.

Secondo una recentissima pronuncia della Cassazione (ordinanza del 18 ottobre 2023, n. 28885) ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato, il giudice, in virtù dell'art. 5, comma 2, d.m. n. 55/2014, deve verificare anzitutto se la somma richiesta nell'atto introduttivo del giudizio sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale.

Infatti, ha proseguito la Corte, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, quale è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia. 

Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l'indagine, che di volta in volta il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo, ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia

Nel caso di specie, un avvocato aveva agito ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. per la liquidazione del compenso professionale maturato in riferimento all'attività di difesa di un medico convenuto in giudizio da un paziente a titolo di risarcimento danni.

In considerazione del petitum del giudizio presupposto, il legale aveva richiesto il pagamento della somma, comprensiva di accessori, di euro 19.805,98. 

 Il Tribunale, ritenuto che l'importo richiesto non corrispondesse all'effettivo valore della controversia, aveva, invece, ridotto notevolmente il compenso, liquidando al professionista il minore importo di euro 4.835,00 per compensi (applicando i parametri medi dello scaglione 5.200,00-26.000,00 euro), oltre gli accessori, così utilizzando un diverso valore di riferimento.

La questione veniva perciò sottoposta all'attenzione della Cassazione, la quale, però, come anticipato, ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese operata dal Tribunale

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