Con l'art. 83 del Decreto Legge n. 18 del marzo scorso, emanato dal Governo per poter fronteggiare le conseguenze della pandemia Covid 19, poi convertito in legge, venivano dettate una serie di disposizioni relative allo svolgimento dei procedimenti civili e penali in corso. Tra le norme emanate l'art. 83 prevedeva il rinvio delle udienze fissate nel periodo a decorrere dal 9 marzo al 15 aprile (termine questo ulteriormente prorogato) e la sospensione di tutti i termini compreso quello relativo al decorso della prescrizione dei reati.
Il comma 3 bis disciplinava i procedimenti pendenti avanti la Corte di Cassazione stabilendo che "Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9marzoal30giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione é sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020".
Subito dopo l'entrata in vigore del decreto e della legge di conversione, da più parti erano stati sollevati dubbi . Così sono state investite per esprimersi e sciogliere il nodo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
La Corte più precisamente è stata chiamata a rispondere sul seguente quesito: "Se la sospensione della prescrizione di cui all'art. 83. Comma 3-bis del decreto Legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti tra quelli pendenti dinanzi la Corte di Cassazione, siano pervenuti in cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero, invece, con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette".
La Suprema Corte con l'informazione provvisoria n. 23 del 26 novembre 2020 ha stabilito che la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83 comma 3 bis del DL. N. 18 del 2020, opera esclusivamente con riferimento ai processi pendenti nell'arco temporale indicato nella norma in questione che siano pervenuti in cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020. Quindi sospensione sì ma non per tutti i giudizi pendenti.
Adesso si rimane in attesa di leggere le motivazioni che presto saranno pubblicate.