Di Raffaele Gurrieri su Lunedì, 31 Agosto 2020
Categoria: Fisco e Tributi

Le sponsorizzazioni fino al 31/12/2020 convengono di più

L'art. 81 del Decreto Legge n. 104/2020, il cosiddetto - decreto Agosto - introduce un credito d'imposta specifico per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 in favore di società, federazioni e associazioni sportive.

Il credito d'imposta viene riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e dunque ai professionisti, agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono comprovata attività sportiva giovanile: a tal fine, le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere tale attività sportiva giovanile.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve però essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro. Inoltre, l'investimento deve essere destinato a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, determinati ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del T.U.I.R., relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

La norma agevolativa dispone che sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime agevolato previsto dalla L. 16 dicembre 1991 n. 398, e l'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/97, vale a dire con mezzi tracciabili diversi dal contante.

Quanto alla misura dell'agevolazione, il credito d'imposta "nominale" è pari al 50% degli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro, che costituisce espressamente tetto di spesa.

Si precisa altresì che nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante come sopra calcolato, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue, pari dunque a 4,5 milioni di euro; l'agevolazione è comunque riconosciuta nei limiti e alle condizioni del regime de minimis.

Il credito d'imposta è utilizzabile, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241. Con D.P.C.M. di prossima emanazione saranno stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni in esame, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

La norma agevolativa dispone altresì che il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 dello stesso art. 81 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. In attesa di chiarimenti ufficiali sul punto, dal momento che la formulazione letterale ricorda l'art. 90 comma 8 della Legge n. 289/2002, sembrerebbe sussistere una presunzione assoluta per cui le spese in questione sarebbero comunque considerate per il soggetto erogante spese di pubblicità, deducibili integralmente ai sensi dell'art. 108 comma 2 del TUIR, mettendo fine ai numerosi contenziosi aperti con l'Agenzia delle Entrate, in merito alla qualificazione delle sponsorizzazioni tra le spese di pubblicità e non tra quelle di rappresentanza.

Un ottimo strumento per il rilancio dello sport dilettantistico e professionistico, ma con una forte incognita che merita essere immediatamente chiarita; va infatti chiarito se le associazioni che beneficiano della legge 398 sono esclusi a prescindere oppure solo per le somme qualificabili civilisticamente come sponsorizzazioni. Questa precisazione potrebbe infatti incidere sull'effettiva fruizione del beneficio per molti enti impegnati nelle serie semiprofessionistici degli sport a favore dei quali questa misura è principalmente diretta.

Meditate contribuenti, meditate.

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