Di Francesca Bracco su Venerdì, 18 Marzo 2022
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

LE SEZIONI UNITE SULL' APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE EX ART 282 TER C. P. P.

 La Corte di Cassazione penale a Sezioni Unite del 28/10/2021, ha definito entro quali limiti sia applicabile la misura cautelare prevista dall' art 282 ter c.p.p. e se occorre indicare nello specifico quali siano i luoghi oggetto del divieto di avvicinamento e di mantenimento di una determinata distanza.

Gli Ermellini affermano che tale decisione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice che qualora " ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell' obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa ( art 282 ter, comma 1, cod. proc. pen.) può limitarsi ad indicare tale distanza.

Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente".

 Nel caso in esame, il GIP del Tribunale di Palermo disponeva la misura cautelare dell' art 282 ter c.p.p. nei confronti dell' imputato per i reati ex art 572 c.p. perpetrato nei confronti della madre. Il Tribunale del riesame, confermava l' ordinanza applicativa della misura in quanto vi era " un serio rischio di prosecuzione di tali maltrattamenti" affermando che "....non vi è necessità di specificazione dei luoghi di operatività del divieto, poiché in situazioni come quella in oggetto, caratterizzate dalla persistente ricerca di avvicinamento alla vittima, il contatto ben può avvenire anche al di fuori dei luoghi che potrebbero essere preventivamente individuati".

L' imputato proponeva ricorso affermando che vi era una " violazione e falsa applicazione degli artt. 273, 275, 292, 125 e 192 c.p.p. e 572 c.p. poiché è mancata un autonoma valutazione del materiale indiziario", vi è un erronea ricostruzione dei fatti e non sussiste una condotta abituale. Inoltre non vi è l' indicazione dei luoghi per i quali vige il divieto di avvicinamento.

Della questione viene investita la Cassazione Penale a Sezioni Unite del 28/10/2021 n. 39005.

Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, " l' ordinanza applicativa della misura cautelare deve determinare specificamente i luoghi oggetto del divieto di avvicinamento della persona offesa... garantendo, così, il giusto contemperamento tra l' esigenze di sicurezza, improntate alla tutela della vittima e il minor sacrificio della persona sottoposta ad indagini", altrimentiil soggetto verrebbe assoggettato a " compressioni dellapropria libertà personale di carattere indefinito"( Cass. Pen, Sez. VI, 26819/2011; Cass. Pen, Sez 5, 27798/2013; Cass. Pen, Sez. VI, n. 14766/2014).

Secondo un altro orientamento, indicare i luoghi dov' è vietato per l' imputato avvicinarsi, risulterebbe pregiudizievole qualora " la condotta oggetto della temuta reiterazione abbia i connotati della persistente ed invasiva ricerca di un contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi. In tali situazioni, la norma consente di riferire il divieto di avvicinamento non a luoghi statici, bensì alla persona offesa in qualunque luogo si trovi." ( Cass. Pen., Sez V, 13568/2012, Cass. Pen, Sez V, 28677/2016; Cass. Pen, Sez. V, 30926/2016). 

 Inoltre, con riferimento al reato all' art 572 c. p. , si è affermato "come il divieto di avvicinamento ai luoghi e l' obbligo di non avvicinarsi alla persona offesa rappresentino due possibili contenuti della medesima misura che possono essere o meno applicati entrambi, senza incorrere nel limite di cumulo" ( Cass. Pen.,29907/2006; Cass. Pen. , Sez. VI, 28666/2015; Cass. Pen, Sez. VI, 2242/2021).

Secondo la Suprema Corte, "le due opzioni non sono necessariamente da intendere in termini di alternatività, ma che occorre piuttosto l' adozione delle opportune precisazioni circa i limiti di applicazione delle prescrizioni secondo la necessità richieste dalla specificità del caso...sia riguardo ai luoghi frequentati dalla vittima, che prendendo come parametro di riferimento direttamente il soggetto che ha patito l' azione delittuosa, potendo l' azione cautelare essere strutturata imponendo all' indagato di tenersi ad una certa distanza dalla vittima"

In conclusione, " il Giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell' obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa ( art. 282 ter, c 1, cod. proc. pen. ) può limitarsi ad indicare tale distanza.

Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente".

Nel caso in esame, nell' ordinanza è stato disposto " il divieto d' avvicinamento all' abitazione della persona offesa, luogo noto al ricorrente, nonchè il divieto di avvicinamento alla persona offesa", pertanto il contenuto della stessa è adeguato alle prescrizioni previste dall' art 292 c.p.p. Tutt' al più, afferma la Suprema Corte il ricorso è generico in quanto " si limita all' applicazione delle misure applicabili, affermando apoditticamente che sarebbero state violate" e non consente una rilettura del materiale indiziario.

Alla luce di quanto argomentato, la Suprema Corte a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

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