Inquadramento normativo: Art. 141 c.p.c.
La notificazione e l'elezione di domicilio: Se è stato eletto domicilio presso un'altra persona o in un ufficio, nel luogo indicato nell'elezione, la notificazione degli atti può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario. Tale tipo di notificazione è obbligatoria, ove l'elezione di domicilio sia stata inserita in un contratto.
Procuratore domiciliatario della parte e notifica al collega di studio: La notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte è considerata valida anche se è eseguita mediante consegna di copia dell'atto a un collega di studio e questi abbia ricevuto l'atto senza riserva alcuna. Per fa valere l'invalidità di detta notifica, sarà il procuratore domiciliatario a dover provare «l'inesistenza di qualsivoglia relazione di collaborazione professionale con il collega che abbia ritirato la copia e la casualità della presenza del consegnatario presso lo studio del medesimo destinatario della notificazione» (Cass. Sez. U, n. 14792/2005; Cass., nn. 24502/2013; 4580/2014; 1219/2003; Cass., 13031/1995, richiamate da Cass. civ., n. 8537/2018).
Trasferimento del domiciliatario: La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se il domiciliatario si è trasferito fuori dalla sede indicata nell'elezione del domicilio. Con riferimento al difensore domiciliatario, è stato ritenuto che nel caso di trasferimento di quest'ultimo, ove la notifica venga eseguita ugualmente, «al fine di stabilire se il mancato perfezionamento di questa sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia».
Nella prima ipotesi è «onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest'ultimo, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento» (Cass., nn. 15056/2018; 20527/2017; 8618/2019, richiamate da Cass. civ., n. 31459/2019). Nella diversa ipotesi in cui il difensore non eserciti nel circondario del tribunale dove si svolge la causa ed elegga domicilio presso altro difensore con domicilio nel predetto circondario, «la notifica è correttamente indirizzata, da parte del notificante nel luogo di elezione del domicilio, anche qualora il domiciliatario sia un avvocato iscritto al locale albo professionale, senza che sia necessario il previo riscontro presso questo albo a carico del notificante«. E ciò in considerazione del fatto che, in questo caso, è onere della parte che ha eletto domicilio indicare alla controparte eventuali mutamenti del domicilio eletto (Cass. Sez. U., nn. 3818/2009; 17352/2009; 3356/2014; Cass., nn. 24539/2014; 24660/2017, richiamate da Cass. civ., n. 32931/2018).
Domicilio fisico e domicilio digitale: Il procuratore che è stato indicato come domiciliatario in senso fisico, non è abilitato a ricevere le notifiche telematiche, ove il suo indirizzo pec non sia stato indicato come tra quelli abilitati a ricevere questo tipo di notificazioni. Se, nonostante tale mancanza, la notifica telematica fosse eseguita ugualmente presso il domicilio digitale del domiciliatario, detta notifica sarebbe inesistente e di conseguenza insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
E ciò in considerazione del fatto che la sanatoria in questione, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., è disposta solo per i soli casi di nullità dell'atto. «La legittimazione a ricevere la notifica telematica dell'atto, infatti, [...] spetta al solo difensore nominato, cui compete pure porre in essere tutti gli atti di impulso processuale da promuovere nell'interesse della parte, sulla base della conoscenza, effettiva e tempestiva, degli atti da impugnare». Ne consegue che ove la notifica di un atto impugnabile venga eseguita digitalmente presso l'indirizzo elettronico di difensore non abilitato a riceverla in tale forma, sarà inidonea a far decorrere il termine d'impugnazione (Cass. civ., n. 20946/2018).
Morte del procuratore domiciliatario: La notificazione non può essere eseguita presso il domiciliatario se questi è morto. In punto, è stato affermato che la morte del procuratore domiciliatario determina l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio, con l'ovvia conseguenza che la notificazione andrà fatta alla parte personalmente (Cass., nn. 8222/2016; 9543/2010, richiamate da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 14100/2018).
Indicazione del luogo di lavoro come domicilio: «Ove il conduttore, in occasione della stipula del contratto di locazione abbia indicato per la notifica degli atti il proprio domicilio, nella specie il luogo di lavoro, la notificazione dell'atto di intimazione di licenza o di sfratto può essere legittimamente eseguita [...] presso tale domicilio senza che abbia incidenza il divieto posto dall'art. 660 c.p.c. il quale si riferisce esclusivamente al domicilio eletto (di cui all'art. 141 c.p.c)» (Cass. 5103/1981, richiamata da Corte d'Appello Milano, sentenza 21 novembre 2018).