Il Decreto Crescita ha apportato novità nella dichiarazione IVA 2020. Una di queste novità è la possibilità di evitare l'invio della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del quarto trimestre 2019, riportandone i dati nella dichiarazione IVA.
Al fine è stato previsto il quadro VP che sostanzialmente riprende gli stessi dati richiesti nella LIPE ma, chi intende sfruttare questa possibilità, deve presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio.
I contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio, evitano così di dover trasmettere due distinti modelli, uno per la LIPE e l'altro per la dichiarazione IVA. Tutto ciò, essendo la data la stessa per entrambi gli adempimenti, senza incidere sui termini di liquidazione e di versamento dell'imposta.
Coloro che non vorranno avvalersi della suddetta possibilità, dovranno inviare la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2019 entro il 2 marzo 2020, presentare la dichiarazione IVA annuale secondo i termini ordinari, vale a dire entro il 30 aprile 2020.
Sono esonerati:
- i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti
di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli
obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis, abbiano effettuato soltanto
operazioni esenti. L'esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato
anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero
se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n. 331/1993) o siano
state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in
base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento
puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività
d'impresa, arti e professioni previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014,
n. 190;
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e
per i lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n.
633/1972;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate
nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi
dell'art. 74, comma 6, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;
- i soggetti passivi d'imposta nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n.
331/1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti,
non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla
Legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti
nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
Altra novità è prevista dall'attuazione di un alto nuovo quadro chiamato VQ.
Il quadro è riservato ai contribuenti che intendono determinare il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei, effettuati in caso di ricevimento di comunicazioni d'irregolarità, ai sensi dell'articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972, o di notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del Dl n. 78/2010.
È da aggiungere che il "credito potenziale" si può trasformare in "credito maturato" (rigo VQ7) soltanto se e nella misura in cui dai pagamenti dei debiti pregressi scaturisce una liquidazione definitiva a credito, e non fintanto che essi rimangono assorbiti dall'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale.