Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 07 Novembre 2019
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Le misure di coercizione indiretta nel processo civile: quando trovano attuazione?

Inquadramento normativo: Art. 614 bis c.p.c.

Le misure di coercizione indiretta: Quando si chiede l'adozione di un provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, su istanza di parte, il giudice può ordinare alla parte obbligata il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del predetto provvedimento. E ciò sempre che tale ulteriore condanna non risulti manifestamente iniqua e che la causa non abbia ad oggetto controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La ratio delle misure di coercizione indiretta: Lo strumento di coercizione indiretta è finalizzato a «incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi che non sono coercibili e [...] non presuppone l'esperimento della procedura prevista dall'art. 612 c.p.c.», ossia l'esperimento dell'esecuzione in forma specifica della condanna per inadempimento di un obbligo di fare o di non fare. E ciò in considerazione del fatto che questo tipo di esecuzione è attuata quando l'obbligazione di fare o non fare ha ad oggetto una prestazione fungibile (Cass. civ., n. 15110/2019). Le misure di coercizione indiretta, invece, concernono «l'esistenza di una serie di obbligazioni di facere caratterizzate dalla presenza di un nucleo di incoercibilità della prestazione, vale a dire da una quota di prestazione non attuabile mediante i mezzi di esecuzione forzata previsti dall'ordinamento, richiedendosi una non surrogabile attività di collaborazione e cooperazione ad opera del soggetto obbligato o di un soggetto terzo» (Tribunale Trento, sentenza 8 febbraio 2011). Si pensi al caso in cui venga richiesto al Giudice di ordinare al gestore del servizio di telefonia la riattivazione della linea telefonica. 

In quest'ipotesi i) la condanna accessoria ex art. 614 bis c.p.c. «costituisce un indubbio stimolo per il gestore inadempiente al sollecito adempimento del comando giurisdizionale, scongiurando il rischio di un successivo contenzioso» (Tribunale Cagliari, sentenza 19 ottobre 2009, richiamata da Tribunale Sant'Angelo dei Lombardi, sentenza 14 giugno 2011); ii) «l'ordine giurisdizionale di riattivazione delle linee telefoniche non è suscettibile di esecuzione forzata, giacché l'attività di ripristino non può concretamente prescindere dal comportamento attivo del gestore del servizio telefonico» (Tribunale Sant'Angelo dei Lombardi, sentenza 14 giugno 2011).

Provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. e provvedimento cautelare: Quando un provvedimento ex art. 614 bis c.p.c. è accessorio a un provvedimento cautelare, in caso di esecuzione forzata del provvedimento di condanna al pagamento della somma dovuta:

Le misure di coercizione indiretta e i provvedimenti riguardo ai figli: Tali misure non possono trovare attuazione con riferimento ai provvedimenti riguardo ai figli che il Tribunale adotta ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e che riguardano il regime di affidamento, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, la determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore. I provvedimenti in questione non comportano alcuna statuizione di condanna a carico dell'uno o dell'altro genitore. Nell'ipotesi in cui uno dei genitori risulti inadempiente relativamente a questi provvedimenti o assuma un comportamento pregiudizievole per il figlio minore oppure ostativo al corretto svolgimento delle modalità di affidamento, la competenza per accertare le suddette condotte e per stabilire le specifiche sanzioni spetta «esclusivamente al giudice del procedimento in corso o al Tribunale in composizione collegiale, e non certamente al giudice dell'esecuzione (in sede di eventuale opposizione a precetto ex art. 614 bis c.p.c.), come espressamente previsto dall'art. 709 ter c.p.c.» (Tribunale Mantova, decreto 12 luglio 2018).

La richiesta ex art. 614 bis e la liquidazione delle somme dovute: Il giudice determina l'ammontare della somma dovuta per l'inosservanza, l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna, tenendo conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.