Di Rosalba Sblendorio su Domenica, 07 Febbraio 2021
Categoria: Albi, previdenza, assistenza: guida alle opportunità per gli avvocati

Le conseguenze dell'epidemia da Covid 19 e la sospensione dei contributi minimi avvocati

L'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e la sospensione dei contributi minimi avvocati 

L'emergenza epidemiologica da Covid 19 è stata e continua a essere una pesante sfida in cui tutti noi, purtroppo, siamo stati coinvolti. Le conseguenze di tale emergenza, sia in via immediata che a distanza di un anno, sono evidenti se focalizziamo l'attenzione non solo sul sistema sanitario e sulla salute pubblica, ma anche sul sistema economico dell'intero Paese. Il primo lockdown ha indubbiamente penalizzato alcune categorie professionali, tra cui spiccano i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. I lavoratori in questione che, successivamente alla prima ondata e alla ripresta estiva, hanno fatto fatica a risollevarsi, in alcuni casi, a causa dei lockdown localizzati e della seconda ondata, hanno definitivamente dovuto chiudere l'attività. 

Ma vi è più. 

Gli scenari che si prospettano non appaiono tra i migliori perché l'epidemia non si arresta e non accenna ad arrestarsi. Si confida nei vaccini e nel fatto che questi possano condurre alla tanto agognata "immunità di gregge". Per adesso, tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga e soprattutto tortuosa proprio perché, in tutto questo caos, bisogna fare i conti con una crisi economica non indifferente. Il malcontento generale dovuto a questa situazione di incertezza incalza.  

Per tal verso, lo Stato, in questi mesi, ha cercato di adottare iniziative finalizzate a ristorare soprattutto le categorie di lavoratori più penalizzate. Da ultimo merita un cenno l'art. 1, comma 20, della Legge n. 178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Con questa disposizione è stato statuito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Una istituzione, questa, che tiene conto:
Per tale istituzione è stata prevista una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
L'esonero in questione è previsto per le categorie di lavoratori e per i professionisti su citati che hanno percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Orbene, proprio in forza di tale istituzione e in attesa dei provvedimenti ministeriali attuativi, il consiglio di amministrazione della Cassa forense, nella seduta del 26 gennaio scorso, ha deliberato la sospensione della riscossione dei contributi minimi 2021, ossia la sospensione della riscossione del contributo soggettivo e di maternità. Ne consegue che dall'area personale di ciascun professionista iscritto, attualmente, non potranno essere generati i Mav con scadenze febbraio, aprile, giugno e settembre 2021. Cassa forense, in punto, informa che ulteriori istruzioni saranno fornite in concomitanza dell'emanazione dei predetti decreti attuativi.