Di Carmela Patrizia Spadaro su Giovedì, 16 Novembre 2023
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Le cessioni di autovetture ai disabili scontano sempre l’Iva agevolata al 4%?

Riferimenti normativi: Legge 104/1992, art.3 comma 3 - D. L. n.5/2012

Focus: Le cessioni di autovetture a soggetti portatori di handicap scontano l'IVA agevolata al 4% e non al 22% anche se il veicolo non presenta nessun adattamento? La Corte di Giustizia tributaria di 1°grado di Taranto si è pronunciata sulla questione con sentenza n.1072/2023 depositata il 19.10.2023.

Principi generali: La normativa vigente (L.n.104/1992) dispone che i soggetti disabili possono fruire della detrazione Irpef del 19% sull'acquisto di autoveicoli e delle relative spese di manutenzione, oltre che dell'esenzione dal bollo auto e dell'agevolazione Iva al 4%, anziché del 22%. Agevolazione, quest'ultima, che può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti. Per fruire di tutte le agevolazioni fiscali i verbali rilasciati dalle commissioni mediche di invalidità devono riportare in modo chiaro lo stato invalidante e la sua gravità, indicando i requisiti previsti all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, ed è necessario che le persone con disabilità producano, al momento dell'acquisto, solo una copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. Il concessionario di auto che vende il veicolo con l'aliquota Iva agevolata è tenuto a richiedere all'acquirente la documentazione che dà diritto alle agevolazioni ma non ha alcun obbligo di accertare la veridicità dell'autocertificazione né la completezza ed appropriatezza del certificato di invalidità. Lo stesso ha l'obbligo di emettere fattura con l'indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge n.97/86 e della legge n.449/97, ovvero della legge n.342/2000 o della legge n.388/2000; e per le importazioni devono essere annotati sulla bolletta doganale gli estremi della legge 97/86. Inoltre, il concessionario deve comunicare all'Agenzia delle Entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente, trasmettendo la comunicazione all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell'acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell'importazione.

Il caso sul quale si è pronunciata la Corte di Giustizia tributaria di 1°grado di Taranto è scaturito da un accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società concessionaria di autovetture con il quale era stata accertata la maggiore IVA per l'anno d'imposta 2017, oltre sanzioni ed interessi. La società aveva impugnato l'avviso di accertamento osservando che la normativa vigente permette a persone (anche se non munite di patente speciale ed estendendosi il beneficio anche ai loro familiari di cui siano fiscalmente a carico) con diverse disabilità (cioè con ridotte o impedite capacità motorie; grave limitazione della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni; affette da minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva; con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento) di usufruire dell'aliquota Iva ridotta al 4 per cento sugli acquisti di autovetture effettuati, a prescindere dall'adattamento del veicolo. Pertanto, eccepiva nel ricorso che l'Agenzia delle Entrate ha escluso dall'agevolazione dell'Iva ridotta gli aspiranti acquirenti basandosi su verbali delle Commissioni Mediche, di cui alla Legge n.104/92, valutando solo alcuni profili di invalidità in senso negativo. Ciò in quanto, nell'escludere alcuni acquirenti dalla detta agevolazione, l'Ufficio, attenendosi al contenuto di alcune Circolari dell'Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto che la grave limitazione della capacità di deambulazione o la pluriamputazione non fossero corrispondenti alla condizione di handicap grave prevista dalla Legge n.104/92. Contestava, perciò, all'Ufficio di non aver tenuto conto dei riscontri delle Commissioni Mediche che avevano rilevato disabilità neurologiche, riduzione permanente della capacità lavorativa, invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, nonché l'handicap in situazione di gravità; tutte caratteristiche, previste dalla normativa specifica, sufficienti al riconoscimento dell'agevolazione spettante. Richiamava, altresì, giurisprudenza della Cassazione che si era pronunciata nel senso che la suddetta agevolazione, spettante alle persone affette da patologie che incidono in modo grave sulla funzione motoria e di deambulazione, è svincolata dall'adattamento del veicolo ed è, invece, connessa ad un programma ampio e generalizzato di sostegno per i disabili comprensivo sia della loro sfera individuale che relazionale. In conclusione, la ricorrente, ritenendo che l'Agenzia delle Entrate non avesse adeguatamente fornito la prova a sostegno della pretesa impositiva e dell'irrogazione delle sanzioni, oltre al difetto di motivazione dell'accertamento, chiedeva, in via principale e nel merito, di annullare l'avviso di accertamento impugnato e, in via subordinata, di disporre la massima riduzione delle imposte dovute, delle sanzioni e degli interessi. 

L'Agenzia delle Entrate, costituitosi in giudizio, sosteneva, invece, che dall'esame della posizione dei soggetti per i quali era stata richiesta l'agevolazione dell'Iva ridotta non spettava a sette di loro e per questo aveva accertato la maggiore imposta data dalla differenza dell'Iva calcolata con aliquota ordinaria del 22% e quella già fatturata applicata l'aliquota agevolata del 4%. Nel successivo contraddittorio a seguito di istanza di definizione agevolata, l'Ufficio aveva riconosciuto l'agevolazione ad uno dei sette soggetti proponendo la riduzione della maggiore Iva dovuta, senza ottenere, però, l'accettazione della proposta da parte della società ricorrente. L'Ufficio resistente respingeva, altresì, le eccezioni della società ricorrente relative alla asserita omessa motivazione ed al difetto di prova dell'avviso di accertamento, essendo quest'ultimo ampiamente documentato ed argomentato. Chiedeva, perciò, il rigetto del ricorso con condanna alle spese della società ricorrente. La Corte di giustizia tributaria di 1°grado di Taranto ha rilevato che l'agevolazione fiscale delle cessioni di veicoli a disabili con l'aliquota ridotta del 4 per cento, in luogo di quella ordinaria del 22 per cento, si applica a prescindere dall'adattamento del veicolo. Ha richiamato, in tal senso, giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 14355/2022, in tema di tassa automobilistica) secondo la quale <<il presupposto dell'agevolazione di cui all'art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000, prevista in favore dei soggetti portatori di handicap fisico o psichico, è costituito dall'accertamento in concreto della "grave limitazione della capacità di deambulazione anche in assenza del requisito dell'adattamento del veicolo. Non assumendo, invece, rilevanza la ricorrenza della connotazione di gravità dell'handicap di cui all'art. 3 della L. n. 104 del 1992, riferita non alla deambulazione in sé, ma alla valutazione globale dell'autonomia della persona disabile ed alla necessità di un'assistenza individuale e relazionale di tipo permanente>>. Il collegio giudicante ha ritenuto che tutti e sette i soggetti disabili erano in condizione di grave permanente handicap generale, stante la documentazione presente nel fascicolo processuale dalla quale si rilevava che erano stati giudicati dalla Commissione Medica di cui alla Legge 104/1992 con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, oltre ad essere afflitti da altre serie patologie. In conclusione ha accolto il ricorso ritenendo che alle cessioni dei veicoli oggetto di accertamento deve applicarsi l'aliquota Iva agevolata del 4 per cento, prevista nel n. 31 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, a prescindere dall'adattamento del veicolo che può essere anche intestato ad un familiare del disabile, quando posto fiscalmente a carico dello stesso familiare. Pertanto, ha annullato l'avviso di accertamento impugnato. 

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