Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 02 Novembre 2019
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Le attività che violano il divieto di accaparramento della clientela

L'accaparramento della clientela, la dignità e il decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato

L'avvocato è tenuto ad adottare un comportamento che non sfoci nella condotta di accaparramento di clientela. Il divieto di accaparramento della clientela [1] è finalizzato a evitare che il professionista svolga attività che, al solo scopo di acquisire clienti, si rivelino di disvalore deontologico perché attuate con modalità non conformi a correttezza e decoro (CNF, n 244/2017). Dalla violazione di tale divieto discende un illecito disciplinare che prescinde «dall'elemento intenzionale del dolo o della colpa essendo sufficiente solo la volontà consapevole dell'atto che si compie» (CNF, n. 182/2014, richiamata da CNF, n. 218/2018).

In cosa consiste l'illecito disciplinare da violazione del divieto di accaparramento della clientela?

L'avvocato:

«La violazione dei predetti doveri comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura». 

ll divieto di accaparramento della clientela nella prassi

È stato ritenuto che:


Note

[1] Art. 37 Codice deontologico forense:

«1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. 2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali. 3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. 4. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 5. E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare. 6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura». 

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