C´è poco da fare ed è inutile girarci attorno: ogni rapporto lavorativo ha le proprie fondamenta su un ben preciso vincolo fiduciario, e se esso viene meno, il detto rapporto sinallagmatico non può proseguire.
Proprio questo dato è stato valorizzato dai Supremi Giudici di Cassazione chiamati a dirimere una controversia molto delicata che ha visto un uomo, nello specifico un parcheggiatore, essere licenziato a causa della propria condotta che aveva suscitato la sfiducia del proprio datore di lavoro.
Il Supremo Collegio con la recente ordinanza n. 9234/18 ha confermato quanto stabilito dai Giudici territoriali, che avevano ravvisato nel comportamento del lavoratore un modus operandi tale da giustificare il drastico provvedimento di licenziamento posto in essere dal datore di lavoro.
L´uomo, inchiodato dalle immagini di un servizio realizzato da una famosa trasmissione televisiva, ingannava i clienti del parcheggio trattenendo parte del resto dovuto, approfittando della distrazione o della fiducia, mal riposta, dei clienti.
Le immagini suddette si sono rivelate fondamentali per irrogare il drastico provvedimento data la loro inequivocabilità.
Il filmato, prodotto integralmente non lasciava, infatti, margini di dubbio sul fatto che il dipendente operasse nella detta maniera illecita addirittura in sei casi su dieci salvo i casi in cui i clienti si fossero accorti nell´immediatezza dell´ammanco.
Ciò detto, anche gli Ermellini hanno posto al centro della propria valutazione l´irreparabile venir meno del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, non avendo svolto il parcheggiatore il suo lavoro in maniera diligente e trasparente ma in maniera molto contestabile e scorretta, non segnalando, tra l´altro, fraudolentemente, la differenza contabile esistente all´atto della chiusura della cassa.
Per tali ragioni i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto corretto e motivato il provvedimento irrogato dalla società.
Si allega ordinanza.
Alessandra Garozzo
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