Di Alessandra Garozzo su Martedì, 05 Dicembre 2017
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Sentenza Berlusconi-Lario, testo integrale e commento. I nuovi parametri per determinare l´assegno

Con la Sentenza n. 4793 del 2017, qui allegata, la Corte d´Appello di Milano, sez. V Civile, ha confermato la recente inversione di rotta della giurisprudenza della Suprema Corte che, abbandonando i vecchi automatismi e principi in tema di riconoscimento e determinazione dell´assegno divorzile, fonda la propria valutazione su criteri certi quali quello di autodeterminazione, autosufficienza economica ed effettivo stato di bisogno dell´ex coniuge.
La Corte d´Appello di Milano ha fatto ciò accogliendo il ricorso presentato da Silvio Berlusconi, al fine di vedere riformata la sentenza di primo grado, con la quale veniva riconosciuto all´ex moglie Veronica Lario il diritto ad un ricchissimo assegno divorzile, a far data dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di scioglimento del matrimonio.
In particolare, la Lario, richiamando espressamente alcune norme di portata europea, caveva chiesto che la materia del mantenimento tra ex coniugi fosse trattata dal collegio avendo riguardo ai principi di autosufficienza economica, stato di bisogno e temporaneità al fine di consentirle un´esistenza libera e dignitosa, ragguagliando il tutto al tenere di vita goduto in costanza di matrimonio.
Domanda, tuttavia, disttesa dalla corte milanese, che, per l´inverso, ha sposato i principi prima richiamati, autorevolmente enunciati dalla Cassazione. Il parametro di autodeterminazione economica così come quello dell´autosufficienza secondo la valutazione della Corte ricorrono indubbiamente nel caso "de quo" d
apparendo incontrovertibile che la signora B. potesse confidare su un cospicuo patrimonio costruito in corso di matrimonio dal marito, oltre che sulla propria elevata capacità reddituale, anche in virtù del possesso di numerosi beni immobili con determinante valore commerciale, amministrando la propria ricchezza con conseguente percepimento di rendite finanziarie.
I Giudici Milanesi richiamano la detta inversione di rotta dei Supremi Giudici in materia ricordando come gli Ermellini in tema di assegno divorzile facciano riferimento ad un complesso procedimento che si sviluppa in due fasi volto all´individuazione in maniera preliminare dell´ "an debeatur", e solo successivamente all´esito positivo di questa prima fase, del "quantum debeatur".
La prima fase trova il proprio fondamento nel principio di autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi che a seguito della separazione non possono più essere considerati oltre che come "unicum" emotivo anche come "unicum" giuridico. Sicchè, con la cessazione degli effetti propri del matrimonio ognuno svolgerà il proprio percorso di vita come individuo singolo preservando la propria dignità, per cui, non potrà costringere l´altro a mantenerlo se non ne ricorrano i presupposti effettivi.
La seconda fase, eventuale, riguardante il "quantum debeatur", si basa invece sulla funzione di origine assistenziale riconosciuta dell´assegno di divorzio ed è strettamente connessa al valore della solidarietà post matrimoniale.
In tal senso l´assegno divorzile è un mezzo che ha la finalità di riequilibrare i rapporti tra il coniuge ritenuto più forte economicamente e quello ritenuto più debole in virtù delle risultanze della prima fase del procedimento bifasico qui rappresentato.
Tale importante mutamento interpretativo trova la propria suprema "ratio" se contestualizzato e quindi parametrato ai «i mutamenti sociali e i modelli familiari, certamente assai diversi rispetto a quelli di qualche decennio fa, già da tempo hanno portato la giurisprudenza di merito a ridisegnare via via i presupposti dell´assegno divorzile, restringendo e delimitando i confini di un concetto astratto - quello del tenore di vita - che, avulso dall´impianto normativo, che non lo prevede, rischia di ancorare le decisioni a un modello tradizionale di matrimonio e dei rapporti personali e patrimoniali tra ex coniugi – che vedeva una rigida ripartizione tra i coniugi di ruoli e compiti - che appare superato nella realtà sociale attuale ovvero sempre più in via di superamento».
Ciò detto la Corte ritiene che l´attuale condizione economica della sia in termini di autosufficienza economica, che in generale ragguagliata al suo attuale elevatissimo tenore di vita, comporti il venir meno del diritto a percepire l´ assegno divorzile in questione, a nulla rilevando il fatto che la stessa in costanza di matrimonio, su istanza del marito, avesse deciso di non lavorare anche in virtù del tenore di vita "illo tempore" assicuratole dal marito.
Il complessivo patrimonio costituito dal marito a favore della moglie durante gli anni di matrimonio può ritenersi proprio finalizzato a salvaguardare la stessa anche in futuro.
Il pagamento, da parte di S.B. di una somma complessiva di oltre 110 milioni di Euro costituisce nei fatti un indebito trasferimento di ricchezza, non consentito dall´ordinamento.
In conclusione la sentenza accoglie il primo motivo di gravame con conseguenziale venir meno del diritto della controparte alla percezione dell´assegno ritenendo, inoltre, opportuno ed equo far decorrere la revoca dell´assegno divorzile non già dalla domanda, come richiesto dall´appellante, ma dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio anche in considerazione della lunga durata del processo.
Si allega sentenza.
Alessandra Garozzo
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