Di Paolo Rosa su Domenica, 11 Febbraio 2018
Categoria: I diritti non sono merce

Cassa & affari, il porto delle nebbie: chi spende i nostri soldi e chi (non) lo controlla

Le Casse gestiscono un patrimonio di circa 75 miliardi.
Non essendo intermediari finanziari la Consob non se ne occupa e, quindi, per il management non sarebbero richiesti requisiti di professionalità.
Tuttavia, gli Avvocati sono tenuti a rispettare il Codice Deontologico e, quindi, anche l´art. 14 "Dovere di competenza", in base al quale "Gli Avvocati, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non devono accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza".
Anche l´art. 14, comma 1, d.l. n. 98/2011, convertito con modifiche dalla l. n. 111/2011, prevede che la COVIP eserciti il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali di cui ai d.lgs. nn. 509/1994 e 103/1996.
Il legislatore ha inteso in questo modo assicurare anche nell´attività di controllo sul risparmio previdenziale di base e di natura obbligatoria (cd. di primo pilastro) competenze tecniche specialistiche proprie di un´Autorità già tenuta a esercitare la vigilanza sul risparmio previdenziale di natura complementare.
Gli enti sono 20, costituiti in forma di associazione o fondazione, e hanno come platea di riferimento diverse categorie di liberi professionisti e, in alcuni casi, di lavoratori dipendenti. Nello specifico, 16 enti hanno quale principale finalità l´erogazione di prestazioni pensionistiche di base, 3 enti l´erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle dell´Assicurazione Generale Obbligatoria, mentre un ente eroga prestazioni di carattere assistenziale a favore degli orfani di alcune categorie di professionisti.
Due degli enti di cui al d.lgs. n. 509/1994 (complessivamente pari a 15) hanno inoltre istituito al loro interno gestioni patrimonialmente separate ai sensi del d.lgs. n. 103/1996, destinate a specifiche collettività di riferimento.
La COVIP svolge l´attività di controllo – in ottemperanza alle previsioni contemplate dal d.m. lavoro 5 giugno 2012 – attraverso la predisposizione di dettagliate relazioni annuali per singolo ente (trasmesse ai Ministeri vigilanti). Le relazioni forniscono, come stabilito dal Decreto, informazioni sulla composizione dell´attivo, sulle modalità di definizione della politica d´investimento, sui relativi criteri di attuazione, sul sistema di controllo della gestione finanziaria.
Per predisporre le relazioni, la COVIP provvede annualmente ad acquisire i dati da parte degli enti mediante schemi di rilevazione (a valori sia contabili sia di mercato) appositamente definiti secondo modalità omogenee e assentiti dai Ministeri vigilanti.
- I dati. Al 31 dicembre 2015 il totale delle attività detenute dagli enti ammonta, a valori di mercato, a 75,5 miliardi di euro, in aumento di 3,6 miliardi di euro rispetto al 2014 (pari al 5%) e di 9,8 miliardi di euro rispetto al 2013 (pari al 15%).
Nel 2015 le attività gestite indirettamente fanno capo a 50 gestori (sei in più rispetto al 2014 e sette in più rispetto al 2013). Per sei gestori, a cui fa capo il 49,5% delle suddette attività, la percentuale di asset under management varia da un minimo del 5,1% a un massimo del 14,5%; per i restanti, la percentuale massima di asset under management è pari al 3,7%.
Le attività gestite attraverso OICR e polizze assicurative ammontano a 24,1 miliardi di euro, pari al 31,9% del totale (in aumento di 4,3 punti percentuali rispetto al 2014 e di 7 punti percentuali rispetto al 2013).
Complessivamente, quindi, le attività la cui gestione fa capo a intermediari specializzati (cioè quelle rappresentate dai mandati di gestione, dagli OICR e dalle polizze assicurative) ammontano a 41,5 miliardi di euro, pari al 55% del totale, in aumento di 10,8 punti percentuali nel triennio 2013-2015.
Le restanti attività – pari a 34 miliardi di euro, corrispondenti al 45% del totale (in diminuzione di 7,3 punti percentuali rispetto al 2014 e di 10,8 punti percentuali rispetto al 2013) – sono gestite direttamente sulla base delle determinazioni assunte dai competenti organi degli enti.
- Il sistema dei controlli. Come già rilevato, l´art. 14, comma 1, d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 111/2011, ha attribuito alla COVIP il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali di cui ai d.lgs. nn. 509/1994 e 103/1996. Con il d.m. lavoro 5 giugno 2012 sono state poi disciplinate le modalità attraverso le quali la Commissione riferisce ai Ministeri del lavoro e dell´economia circa gli esiti dei controlli posti in essere.
Le prerogative attribuite alla COVIP si inseriscono in un complesso sistema di controlli, in cui sono presenti, con diverse competenze, i Ministeri del lavoro e dell´economia (in taluni casi unitamente ad altri Dicasteri competenti in funzione delle specifiche platee di riferimento), la Corte dei Conti e il Parlamento (attraverso la Commissione bicamerale di controllo sull´attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale). In particolare, trattandosi di enti preordinati alla gestione di risparmio previdenziale di base e di natura obbligatoria (cd. di primo pilastro), il legislatore ha conservato in capo ai Ministeri del lavoro e dell´economia la competenza in ordine agli aspetti più strettamente previdenziali, nonché quella di carattere regolatorio e quella relativa all´adozione delle iniziative conseguenti alle risultanze degli accertamenti svolti dalla COVIP.
In tale contesto, l´attività svolta dalla COVIP, con specifico riguardo alla vigilanza sulla gestione delle risorse finanziarie degli enti in questione, è svolta in raccordo con i suddetti Ministeri vigilanti, allo scopo di fornire un contributo coerente con le competenze proprie dell´Autorità.
- Controlli sugli investimenti. Va tuttavia ricordato che la cornice normativa contemplata dal d.l. n. 98/2011 è tuttora incompleta. Infatti, non risulta ancora concluso l´iter di emanazione del decreto volto a introdurre disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie, di conflitti di interesse e di depositario, benché il Consiglio di Stato abbia rilasciato in data 24 febbraio 2016 il parere favorevole sullo schema di tale decreto trasmesso dal Ministero dell´economia.
In base alle previsioni contenute nel d.m. lavoro 5 giugno 2012, l´attività di controllo sugli investimenti degli enti da parte della COVIP si esplica, in via generale, attraverso il referto annuale su ciascuno di essi da trasmettere ai Ministeri vigilanti (inerente – come rappresentato nel precedente capitolo – alla composizione delle attività detenute, alla politica di investimento e ai relativi criteri di attuazione, al processo di impiego delle risorse disponibili e al sistema di controllo della gestione finanziaria) e, in casi particolari, attraverso specifiche verifiche attivate di propria iniziativa o su richiesta dei Ministeri stessi.
Pur in presenza di un quadro normativo incompleto, la COVIP ha svolto comunque le proprie funzioni di controllo sugli enti secondo le predette modalità, riferendo ai Ministeri vigilanti gli esiti degli accertamenti condotti – anche tramite specifiche ispezioni in loco – per le valutazioni di competenza (da relazione COVIP 2016).
L´AdEPP, che raggruppa quasi tutte le Casse di previdenza, si è dotato di un codice di autoregolamentazione per gli investimenti che però è un minus rispetto al decreto ministeriale in questione.
Ciò che le Casse non vogliono sono le gare a evidenza pubblica introdotte nel regolamento ministeriale da Cantone.
Il bando per la selezione della banca tesoriera non è stato ancora assegnato e con PBS siamo in prorogatio sino al 30 giugno 2018.
Nell´interesse di tutti gli iscritti insistiamo perché il Regolamento Investimenti, da tempo pronto, approdi finalmente in Gazzetta Ufficiale.
Avvocato Paolo Rosa