La sentenza n. 7442 emessa dalla Corte di Cassazione settimana scorsa, entra a gamba tesa sul tema della tassazione delle donazioni - liberalità indirette - con un dispositivo innovativo. Il caso analizzato dalla sentenza riguardava un trasferimento di denaro e titoli avvenuto tra zio e nipote, a titolo di liberalità, mediante un'operazione bancaria che ne aveva determinato il passaggio dal conto del dante causa a quello del donatario. Tale liberalità, emersa dall'istanza di voluntary disclosure presentata dallo zio, era stata assoggettata a imposizione dall'Agenzia delle Entrate.
La Cassazione rigetta il ricorso dei contribuenti e conferma l'applicabilità dell'imposta di donazione nel caso di specie, in applicazione dell'art. 56-bis del DLgs. n. 346/90. Nelle motivazioni la sentenza conferma che l'art. 56-bis non risulta abrogato per incompatibilità con la disciplina dell'imposta di donazione recata dall'art. 2 commi 47-53 del D.L. n. 262/2006, ma deve essere interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni emerse nel corso dell'accertamento di altri tributi possono essere accertate dall'Agenzia delle Entrate che applica, in tal caso, sempre l'aliquota dell'8%, se sono superati i valori delle franchigie previste dal D.L. n. 262/2006 per i vari beneficiari.
La sentenza è importante però nelle premesse: infatti la Corte si occupa di definire a quali donazioni questa norma si applichi. I ricorrenti, infatti, ritenevano che, nel loro caso, tale disciplina non potesse essere applicata, posto che, l'attribuzione di denaro realizzata mediante bonifico bancario, a scopo liberale, è una donazione nulla per carenza di forma e non una liberalità indiretta.
Il ragionamento della sentenza, non condivide questa posizione e, dopo aver delineato una ripartizione tra "donazioni formali", "donazioni indirette" e "donazioni informali" riconduce le ultime due categorie all'art. 56-bis, evidenziando come, per il legislatore tributario, rilevi lo spostamento di ricchezza a scopo liberale. A questo punto la Suprema Corte, nella sua opera di inquadramento sistematico delle liberalità indirette nel contesto del tributo donativo, chiarisce che, per le liberalità non donative, il Testo unico donazioni non fissa un obbligo di sottoporle a tassazione, neppure ove si tratti di liberalità emergenti da atti soggetti a registrazione.
Infatti, il legislatore ha definito due sole situazioni di tassazione delle liberalità indirette, costituite da:
- registrazione volontaria, che comporta l'applicazione di aliquote e franchigie ordinarie;
- accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in presenza di una dichiarazione dell'interessato che comporta l'applicazione della tassazione sempre all'8%.
Deve concludersi dunque che il semplice bonifico liberale tra "padre e figlio" non possa essere sottoposta a tassazione a meno che non vengano registrate volontariamente o dichiarate, ribaltando la circolare AdE n. 30/E dell'11 agosto 2015. Ovviamente questa è quanto si evince dalla lettura della sentenza summenzionata: sono maturi i tempi per un nuovo atto di indirizzo ufficiale dell'Agenzia delle Entrate per derimere definitivamente la questione. Attendiamo.
Meditate contribuenti, meditate.