Inquadramento normativo: Art. 218 D.Lgs., n. 285/1992 (c.d.s.).
Il ritiro della patente e la successiva sospensione: Nei casi in cui per la violazione delle norme del codice della strada è prevista come sanzione accessoria la sospensione della patente, gli agenti accertatori che rilevano l'infrazione:
- ritirano la patente di giuda, facendone menzione nel verbale;
- entro i cinque giorni successivi trasmettono al prefetto la patente unitamente a copia del verbale.
Entro il predetto termine, ove dall'infrazione non sia derivato un incidente, può essere presentata istanza al prefetto per ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno. Tale permesso può essere concesso solo i) per ragioni di lavoro, ove risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ii) in caso di situazioni di disabilità (art. 33 L. 104/1992). Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emette il provvedimento di sospensione, indicando il periodo di estensione, valutati tutti gli elementi del caso, quali l'entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tale provvedimento viene comunicato «all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura».
Ritiro patente e guida nel periodo che precede la pronuncia dell'ordinanza di sospensione: Il ritiro della patente da parte dell'agente accertatore, nei casi in cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente per le infrazioni stradali commesse, è da considerarsi strumentale rispetto al successivo provvedimento del prefetto. In buona sostanza si tratta di un'attività che anticipa gli effetti e l'effettività della misura sospensiva per garantire immediatamente le finalità di prevenzione. Una volta completato l'iter attraverso l'acquisizione degli ulteriori elementi da parte del prefetto, si può giungere a una conferma, oppure alla revoca, del provvedimento adottato dall'agente. Detta procedura rispetta in modo pieno il principio di buon andamento della P.A. (Cass. civ., n. 7704/2019). La circolazione abusiva, ossia la circolazione con patente sospesa, si realizza sia nel corso del periodo di ritiro della patente preordinata alla irrogazione della sua sospensione, sia successivamente al momento dell'adozione formale del provvedimento di sospensione della patente (Cass. civ., n. 7704/2019). In entrambi i casi, l'abuso è punito con i) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.050 a euro 8.202, ii) le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, iii) la confisca amministrativa del veicolo in caso di reiterazione delle violazioni.
Notificazione dell'ordinanza di sospensione nel termine previsto: La sospensione della patente disciplinata dall'art. 218, C.d.s. ha natura amministrativa sanzionatoria e, in quanto tale, sfugge al criterio dell'immediatezza dell'applicazione, tipico solo della funzione cautelare (Cass. civ. Sez. Unite, n. 13226/2007).
Ne consegue che non vi è termine perentorio per la notificazione del relativo provvedimento, che può quindi intervenire in ogni tempo (Corte Cost., n. 276/1998, richiamata da Tribunale Udine, sentenza 19 luglio 2017), con il solo limite della prescrizione quinquennale (Tribunale Udine, sentenza 19 luglio 2017).
Casi in cui non può essere applicata la sospensione della patente: «Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita, o chi li abbia commessi con il foglio rosa» (Cass. pen., n.47589/2017, richiamata da Corte d'Appello Ancona, sentenza 6 giugno 2019).
Ordinanza di sospensione della patente e viceprefetto: Il viceprefetto può sottoscrivere il provvedimento di sospensione della patente in quanto dall'art. 4 d.m. 4 agosto 2005 non risultano escluse, dalle sue competenze, le attività sanzionatorie previste dal codice della strada (Cass. civ., n. 13832/2016).
Fine del periodo di sospensione della patente indicato nella relativa ordinanza: «Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».
Opposizione contro l'ordinanza di sospensione della patente: Contro l'ordinanza di sospensione della patente può essere proposta opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, o di 60 giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.