Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 30 Settembre 2019
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

La sentenza emessa a seguito di discussione orale nel processo civile: tra vizi e finalità

Inquadramento normativo: Art. 281 sexies c.p.c.

La decisione a seguito della discussione orale della causa: Il giudice, fatte le precisazioni delle conclusioni, quando non dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, può ordinare«la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria».

Finalità della pronuncia a seguito di discussione orale: Questo tipo di decisione ha lo scopo di accelerare i tempi della produzione della sentenza, nel rispetto delle esigenze di economia processuale e solitamente viene adottata in quei procedimenti dove la ricostruzione dei fatti non richiede una particolare e ulteriore attività. Si pensi ad esempio alle opposizioni a sanzioni amministrative.

La tutela dei diritti in caso di decisione a seguito di discussione orale: La tutela dei diritti di difesa delle parti, con questo tipo di decisione, è assicurata dalla legge prevedendo in capo alle parti la facoltà di richiedere un differimento dell'udienza di discussione o quando «il giudice, nel disporre che si proceda alla trattazione orale, rinvia per tale adempimento ad una successiva udienza. In tal modo, infatti, i difensori vengono posti nelle condizioni di non arrivare impreparati alla discussione, sicché, una volta giunti all'udienza all'uopo fissata dal giudice, agli stessi non compete il diritto di chiedere un ulteriore differimento. 

Non osta a tale conclusione l'evenienza che il giudice abbia omesso di raccogliere, all'udienza precedente, le conclusioni delle parti, in quanto l'omissione di tale attività processuale (che si compendia in un semplice momento di sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte nel corso del giudizio) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca che dalla stessa sia derivata la specifica lesione di un interesse sostanziale» (Cass. civ., n. 22521/2018).

Mancato deposito in cancelleria della sentenza emessa a seguito della trattazione orale: Se la sentenza è pronunciata a seguito della decisione orale e viene letta integralmente in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, essa deve intendersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla, neanche «se il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza, trattandosi di formalità che non incidono sulla validità della pronuncia, la cui immodificabilità è garantita dalla già avvenuta pubblicazione» (Cass., n. 11176/2015, richiamata da Cass. civ., n. 22519/2018).

Lettura del dispositivo della sentenza emessa a seguito di discussione orale senza motivazione: Se della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. viene data lettura del dispositivo in udienza, ma senza la contestuale motivazione, essa sarà viziata per mancanza di conformità al modello disciplinato dalla predetta norma. Tuttavia, il su citato provvedimento conserva la sua sua natura di atto decisionale. 

«Ne consegue che il termine lungo per l'impugnazione decorre dalla sottoscrizione del verbale d'udienza, "ex lege" equiparato alla pubblicazione della sentenza, restando viceversa irrilevante, anche ai fini della tempestività dell'impugnazione, la successiva e irrituale pubblicazione della motivazione, in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto» (v. Cass., nn. 5689/2016, 17311/2015, 6394/2015, richiamate da Cass. civ., n. 19908/2018). Se, invece, al termine della discussione, viene data lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza premettere le indicazioni delle parti e del giudice, la sentenza è valida perché dette indicazioni si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso (Cass. civ., n. 22409/2006, richiamata da Tribunale Cassino, sentenza 12 aprile 2017).

La sentenza emessa a norma dell'art. 281 sexies cpc e la riproduzione del contenuto di altro atto processuale: «La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un altro atto processuale, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo» (Cass. civ., n. 1875/2016).

Mancata di discussione orale, vizio della sentenza da eccepire nella stessa udienza: Se il giudice, quando dispone la decisione a norma dell'art. 281 sexies cpc, concede termine per lo scambio di conclusionali da depositarsi prima dell'udienza fissata per la discussione orale, ove intende decidere tenendo conto di tali memorie in sostituzione della discussione orale, la parte che si duole dell'inosservanza della forma procedimentale e intende avvalersi del diritto alla discussione orale, deve manifestare il suo dissenso nella stessa udienza, prima che il giudice inizi l'attività di esternazione della sua decisione. In mancanza, il vizio procedimentale non potrà essere fatto valere come motivo di una successiva impugnazione della sentenza (Cass. civ., n. 7104/2015).