Di Paolo Rosa su Sabato, 07 Aprile 2018
Categoria: I diritti non sono merce

La contribuzione forense dopo la sentenza 67/2018 della Consulta: una prima analisi

Dopo la pubblicazione della sentenza, ho letto commenti di soddisfazione per avere la Corte Costituzionale ritenuto inammissibile la questione proposta circa la natura tributaria della contribuzione previdenziale.
Le cose non stanno esattamente nei termini indicati e quindi invito a leggere la sentenza della Corte Costituzionale con la dovuta attenzione.
Costituendosi in giudizio, Cassa Forense ha ritenuto inconferente il richiamo all´art. 53 Cost. non avendo la contribuzione previdenziale natura di imposizione tributaria, ma di prestazione patrimoniale diretta a concorrere agli oneri finanziari del regime previdenziale.
Ad avviso di Cassa Forense, le censure mosse dal remittente sarebbero incompatibili con il principio di solidarietà cui è ispirato il sistema previdenziale forense.
Versamento dei contributi correlato alla capacità contributiva di ciascun esercente (con continuità) la professione.In esso non c´è una necessaria corrispettività tra contributi e prestazioni erogate, essendo il versamento dei contributi correlato alla capacità contributiva di ciascun esercente, con continuità, la professione e l´attribuzione dei benefici previdenziali allo stato di bisogno di ognuno di essi.
La Corte Costituzionale, in relazione alla prospettata illegittimità dell´art. 10 legge n. 576/1980, in riferimento all´art. 53 Cost., ha così concluso: il rimettente non dubita in realtà della natura pacificamente previdenziale del contributo in questione, né potrebbe farlo per la intrinseca contraddizione che non lo consentirebbe. Infatti il Giudice a quo muove dal non contestato presupposto della sua giurisdizione come giudice ordinario, laddove l´eventuale prospettazione della natura tributaria del contributo, al contrario, la escluderebbe comportando, di conseguenza, la giurisdizione del Giudice tributario, che il rimettente stesso non ipotizza affatto. Non vi è dubbio infatti che «quella contributiva previdenziale non è una imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori (sentenza n. 173/1986; nello stesso senso sentenza n. 88/1995).
In realtà il rimettente evoca l´art. 53 Cost. sotto un profilo diverso perché assume, in sostanza, che il contributo complessivamente richiesto all´avvocato A.T. sia marcatamente eccedente rispetto al possibile beneficio previdenziale che a lui ne deriverebbe, sicché esso ridonderebbe, di fatto, in una vera e propria imposizione tributaria, inammissibile perché la Cassa non ha alcuna potestà fiscale. L´avvocato A.T. sarebbe tenuto a finanziare la spesa previdenziale in misura sproporzionata e maggiore rispetto a quella sostenuta dagli altri suoi colleghi che potranno percepire – o anche che già percepiscono - le prestazioni pensionistiche da parte della Cassa. In questa prospettiva la censura è inammissibile.
L´obbligazione contributiva è cosa diversa dall´obbligazione tributaria fondata sulla «capacità contributiva». Si è già ricordato che l´obbligazione contributiva dell´assicurato iscritto alla Cassa trova fondamento nella prescritta tutela previdenziale del lavoro in generale (art. 38, comma 2, Cost.) e si giustifica nella misura in cui è diretta a realizzare tale finalità, la quale segna anche il limite della missione assegnata alla Cassa.
Diversa è l´obbligazione tributaria che si fonda sulla «capacità contributiva» (art. 53, comma 1, Cost.) e che non ha necessariamente una destinazione mirata, bensì si raccorda al generale dovere di concorrere alle «spese pubbliche» e può anche rispondere a finalità di perequazione reddituale nella misura in cui opera il prescritto canone di progressività del sistema tributario (art. 53, comma 2, Cost.).
Stante questa differenziazione, la contribuzione dovuta alla Cassa, fin quando assicura l´adeguatezza dei trattamenti pensionistici alle esigenze di vita, anche con un indiretto effetto di perequazione, non eccede la solidarietà categoriale di natura previdenziale, in quanto «volta a realizzare un circuito di solidarietà interno al sistema previdenziale» (sentenza n. 173/2016), né trasmoda in un´obbligazione ascrivibile invece alla fiscalità generale e quindi di natura tributaria.
Però, nella specie, il rimettente deduce soltanto la mera circostanza fattuale della ritenuta eccessiva onerosità del contributo previdenziale, circostanza che attiene alle peculiarità del caso, e non svolge una adeguata censura di carattere generale sul complessivo sistema di provvista della Cassa in raffronto alle prestazioni erogate.
Tale insufficiente motivazione della censura comporta l´inammissibilità della sollevata questione di costituzionalità.
Ora non v´è chi non veda che la contribuzione minima imposta da Cassa Forense per circa 145mila avvocati, che hanno un reddito annuo inferiore ad € 20.000,00, è regressiva e quindi si pone in contrasto con le stesse affermazioni svolte in sentenza e con le difese di Cassa Forense. (all.)
Ho ragione di ritenere che quando questo problema arriverà all´attenzione della Corte Costituzionale le conclusioni saranno completamente diverse rispetto al caso del pensionato INPS che per qualche anno si iscrive in Cassa Forense.
Avvocato Paolo Rosa
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