Di Giulia Zani su Martedì, 02 Giugno 2020
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

La scelta del rito abbreviato sana tutti i vizi formali

Nel ricorso proposto da parte della difesa veniva evidenziato come nel verbale di accertamento, posto alla base della sentenza di condanna per guida in stato di ebrezza da cui sia derivato un incidente, mancasse la firma dell'imputato.

Sul verbale di accertamento infatti v'era solo la firma del poliziotto che aveva effettuato il controllo.

Secondo la difesa, da tale mancanza sarebbe dovuta derivare l'inutilizzabilità degli accertamenti in quanto effettuati senza aver dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.

La Corte di Appello aveva invece sostenuto che l'interessato fosse stato comunque validamente edotto del diritto di difesa pur avendo il poliziotto firmato per errore nella parte riservata all'imputato. 

Con la sentenza in commento, la n. 15507 depositata il 20 maggio 2020, la Corte ha rilevato come la questione posta dalla difesa nel caso di specie fosse del tutto irrilevante.

Osservava la Corte infatti come, anche se si fosse verificata un'eventuale nullità riguardante il mancato avviso di farsi assistere dal difensore prima di procedere agli esami sui liquidi biologici per l'accertamento dei reati in contestazione, la nullità sarebbe stata sanata dal fatto che il giudizio è stato celebrato nelle forme del rito abbreviato.

Con la richiesta di accedere al rito abbreviato, infatti, vengono sanati pressoché tutti i vizi. Rimangono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. "patologiche".

Ne consegue che "l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito". 

La Corte infine precisa il tipo di nullità derivante dalla violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Tale vizio infatti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell'art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, al più tardi fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. Ai sensi dell'art. 183 c.p.p., deve dunque ritenersi sanata qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato.  

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