Di Giulia Zani su Martedì, 08 Maggio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

La S.C.: il concorrente nel delitto di autoriciclaggio risponde sempre di riciclaggio

Con la sent. n. 17235/2018 la Corte di Cassazione traccia il limite di ammissibilità del concorso dell´extraneus nel delitto di autoriciclaggio, affermando che non è configurabile come concorso nel delitto proprio di autoriciclaggio il comportamento di chi non abbia partecipato alla realizzazione del reato presupposto.
L´extraneus continuerà ad essere punito per il più grave delitto di riciclaggio, ai sensi dell´art. 648 bis c.p.

Nella sentenza oggetto di commento, la Suprema Corte si trova, per la prima volta, ad affrontare il rapporto tra il delitto di riciclaggio e quello meno grave di autoriciclaggio, nei suoi risvolti in tema di concorso di persone.
I Fatti
La decisione prende le mosse dal ricorso di un´imputata condannata ai sensi dell´art. 648 bis per aver posto in essere plurime operazioni commerciali, finanziarie, societarie attraverso le quali aveva fatto rientrare in Italia ingenti somme (di illecita provenienza) che l´autore del delitto presupposto deteneva all´estero e di averle utilizzate per l´acquisto di una società proprietaria di alcuni immobili, per poi, tramite un´operazione di cessione delle quote, permettere al colpevole del delitto presupposto di acquisire il compendio immobiliare.
Emergeva dagli atti che l´imputata aveva allestito negli anni un complesso intreccio di relazioni tra società residenti all´estero e in Italia che non avevano altra ragione se non quella di far disperdere la accertata provenienza illecita delle somme e permettere all´autore del reato presupposto di riappropriarsene, una volta trasformate in patrimonio immobiliare.
La finalità dell´operazione finanziaria era quelle di ripulire il denaro frutto del delitto di appropriazione illecita e di schermare i singoli passaggi comunque riconducibili all´acquisto degli immobili da parte dell´autore del reato presupposto.
Così ricostruiti i fatti, la ricorrente veniva condannata per il delitto di cui all´art. 648 bis c.p.

Preliminarmente è utile riportare il dettato dell´art. 648 bis il quale dispone che fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l´identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da milletrentadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro.
A seguito dell´introduzione della fattispecie di autoriciclaggio, con l´art. 3, co. 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186, in vigore dal 1 gennaio 2015 - pendenti i termini per proporre appello - la ricorrente, con il ricorso in Cassazione, lamentava la violazione dell´art. 2 c.p., 157 c.p., 110 e 648 ter. 1 poiché la Corte di Appello non aveva provveduto a riqualificare i fatti come concorso nel nuovo delitto di autoriciglaggio.
Da tale riqualificazione sarebbe potuta derivare alternativamente una dichiarazione di insussistenza del fatto per non essere state impiegate in attività economiche e finanziarie, ovvero la non punibilità delle condotte per essere state le utilità utilizzate a godimento personale, ovvero perché il fatto non era previsto come reato nel momento in cui è stato commesso, ovvero, infine, l´avvenuta estinzione del reato per prescrizione.
La nuova fattispecie di autoriciclaggio sanziona, per l´appunto, la condotta di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l´identificazione della loro provenienza delittuosa.
Ragioni della decisione
Traendo le mosse da tale richiesta, esaminabile per la prima volta anche direttamente di fronte ai giudici di legittimità, la Corte ricostruisce i rapporti tra le fattispecie di riciclaggio (art 648 bis), reimpiego di denaro, beni, altre utilità di provenienza illecita (art 648 ter), ritenute ipotesi particolari di ricettazione (art 648 c.p.), e osserva come abbiano tutte come presupposto l´esclusione della configurabilità del concorso dell´agente del reato da cui il denaro, i beni e le utilità ricettate, riciclate, o reimpiegate derivano.
In assenza della nuova disposizione di autoriciclaggio, quindi, non era punibile il soggetto responsabile del reato presupposto che avesse in qualunque modo sostituito o trasferito il provento di esso, anche nel caso in cui avesse fatto ricorso ad un terzo inconsapevole traendolo in inganno (secondo lo schema della c.d. autoria mediata ex art. 48 c.p.), se non in ipotesi particolari come quella della l. 356 del 1992, art. 12 quinquies.
Al fine di fornire un´interpretazione coerente con la ratio legis, i giudici della Suprema Corte ripercorrono la matrice storica ed internazionale che ha caratterizzato l´introduzione del delitto in parola, volto a punire chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità che ha ricavato commettendo egli stesso un altro delitto doloso.
A seconda che il soggetto abbia quindi preso parte alla commissione del delitto presupposto si configureranno alternativamente i delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio.
 



Il punctum dolens
riguarda la qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal soggetto extraneus il quale abbia fornito un contributo concorsuale, causalmente rilevante, alla condotta di autoriciclaggio dell´intraneus.
La conclusione cui giunge la Corte è che l´extraneus che concorre con l´autoriciclatore risponde di riciclaggio e non di concorso in autoriciclaggio.

La premessa logica di tale conclusione è il fatto che la nuova incriminazione è stata concepita in ossequio ad obblighi internazionali al fine di colmare la lacuna riguardante l´irrilevanza penale delle condotte di autoriciclaggio, poste in essere dal soggetto autore di determinati reati (delitti non colposi). Da ciò consegue l´impossibilità di applicare la fattispecie di nuova introduzione più favorevole a chi non abbia preso parte al delitto presupposto.
Anche la struttura delle disposizioni prese in considerazione conferma tale ricostruzione.
Come osserva la Corte, infatti, la assenza di clausole di sussidiarietà e il difetto di rapporto di specialità strutturale tra gli artt. 648 bis, ter e ter. 1, impedisce di risolvere la questione secondo le disposizioni del concorso apparente di norme.
Peraltro, non si pone in contrasto con questa ricostruzione il fatto che nel caso di concorso tra extraneus e intraneus si applichino ai concorrenti due titoli di reato diversi.
Il primo verrà punito per riciclaggio e il secondo per autoriciclaggio.
Tale fenomeno, infatti, è già presente nel nostro ordinamento e si realizza in casi di fattispecie c.d. "a soggettività ristretta" come per il delitto di evasione (art. 385 c.p.) e di procurata evasione (art 386 c.p.).
È giustificato dalla dottrina proprio per la presenza in queste fattispecie di "schemi di previsioni a soggettività forte [che] autorizzano la diversificazione dei titoli di reato delle risposte sanzionatorie; in tal senso, rispetto alle qualifiche di tipizzazione della colpevolezza, le indicazioni che emergono dalla parte speciale indicano soluzioni volte a differenziare le posizioni concorsuali".

In conclusione, con la novella entrata in vigore il 1 gennaio 2015 il legislatore ha inteso colmare una lacuna rendendo punibile anche l´autore del delitto presupposto,
ma non vi è ragione per cui la sopravvenuta incriminazione dell´autoriciclaggio debba incidere sulla rilevanza penale delle concotte di riciclaggio poste in essere dall´extraneus.

La condotta concorsuale di chi, senza concorrere anche nel delitto presupposto, agevoli l´autoriciclatore, conserva rilevanza penale quale fatto di compartecipazione, ma rimane punito in via autonoma a titolo di riciclaggio, a nulla rilevando che sia punita più gravemente di quanto non si avrebbe in applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato ai sensi degli artt. 110, 117 e 648 ter .1. c.p.
Si allega sentenza
Dott.ssa Giulia Zani
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