Per il giorno di San Valentino, il 14 febbraio 2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, denominato "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Le norme riformano la legge fallimentare e le procedure concorsuali secondo due direttrici fondamentali:
- consentire una "diagnosi precoce" dello stato di difficoltà delle imprese;
- salvaguardare la capacità imprenditoriale degli operatori economici che incorrono in un fallimento d'impresa a causa di particolari contingenze.
Le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 15 agosto 2020, allo scopo di consentire ai soggetti destinatari della disciplina di adottare le necessarie misure organizzative, oltre che un periodo adeguato di studio del testo, mentre alcune disposizioni sono destinate ad entrare quasi immediatamente in vigore; si tratta delle disposizioni che possono immediatamente agevolare una migliore gestione delle procedure, così, la disposizione sulla competenza per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni, o che possono immediatamente agevolare l'attività istruttoria nelle procedure concorsuali, nonché le modifiche del codice civile che hanno una funzione in qualche modo preparatoria dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d'allerta.
Al di là degli intendimenti del Legislatore sarà vera rivoluzione? Sicuramente cambia il nome: non si chiamerà più "Fallimento" ma "Liquidazione Giudiziale" e in effetti sono previste molte novità, ma a ben discernere sono poche quelle destinate a cambiare veramente lo spirito del diritto della crisi, che sembra rimanere centrato sul paradigma del debito e sulla tutela dei creditori, quale è sempre stato, quanto meno nel diritto europeo.
Organi di controllo
La novità che impatta immediatamente sulla gestione della piccole e medie imprese è sicuramente l'introduzione dei nuovi parametri per la nomina degli organi di controllo nelle società. A differenza della maggior parte delle altre, questa novità entrerà in vigore il 16 marzo 2019 e il 14 ottobre 2019 per le s.r.l. e coop. già costituite e costringerà una grande platea di soggetti a farvi i conti, perché abbassa molto i limiti a partire dai quali la nomina degli organi diventa obbligatoria.
Le disposizioni attualmente in vigore (art. 2477 c.c.) prevedono che vi sia l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nel caso in cui:
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società esercita il controllo una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all'art. 2435-bis, primo comma del Codice civile, in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero:
1)totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2)ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3)dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Le novità legislative intervengono sul terzo fattore che determina la nomina obbligatoria, e di fatto stabiliscono una importante riduzione dei limiti sopra indicati, in particolare:
1) il limite relativo al totale dell'attivo dello stato patrimoniale viene diminuito da 4,4 milioni di euro a 2 milioni di euro;
2) il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni viene diminuito da 8,8 milioni di euro a 2 milioni di euro;
3) il limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l'esercizio viene portato da 50 a 10 unità.
Tradotto significa che una grande platea di piccole medie imprese vedranno aumentare i propri costi amministrativi in quanto dovranno istituire obbligatoriamente l'organo di controllo con un costo medio annuale di circa 5.000,00 euro. Ne valeva la pena? Che vivrà vedrà.
Alert
Tra le vere novità del decreto, la più importante è data dall'istituto dell'allerta, quale misura atta a far emergere la crisi ai primi segnali, per effetto del suo rilevamento da parte di alcuni soggetti qualificati quali gli organi di controllo, l'Agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Agente della riscossione. Spetterà a questi quindi intimare l'impresa ad adottare immediatamente le necessarie contromosse o a chiedere l'intervento degli organismi di composizione delle crisi qualora si intravedono sintomi di sofferenza finanziaria. Queste norme rappresentano la novità più rilevante in quanto per la prima volta il Legislatore italiano si interessa della crisi d'impresa, non per favorirne indirettamente la ristrutturazione, bensì per favorirla direttamente e per favorire indirettamente semmai il superamento dell'insolvenza.Esdebitazione
Altra novità è rappresentata dalle norme sul sovraindebitamento, che regolano la crisi dei soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale e che interessano imprenditori commerciali al di sotto dei requisiti dimensionali per poter esservi sottoposti, imprenditori non commerciali e privati cittadini. Si tratta della cosiddetta esdebitazione senza utilità, consistente in una liberazione del soggetto dai suoi debiti anche senza alcun pagamento a favore dei creditori. Lo spirito della norma è quello di restituire il soggetto alla piena vita, liberandolo dai debiti, e "reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi". Lo Stato quindi considera il debitore come un centro di interessi intorno al quale ruotano altri interessi, anche sociali, diversi da quelli puri e semplici dei creditori, meritevole di avere altre opportunità e rimettersi in gioco.
Nuova liquidazione e nuovo concordato
Altre novità riguardano le procedure relative al concordato, al fallimento ora liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa. Quanto al concordato, è previsto l'introduzione del concordato preventivo di gruppo, che consentirà l'esperimento di un'unica procedura a fronte di situazioni di crisi riferibili a società diverse fra loro collegate e l'attribuzione al tribunale di poteri di controllo non solo formali ma anche nel merito, quale il potere di accertare la fattibilità del piano. Quanto alla liquidazione giudiziale, una delle novità più importanti è senza dubbio la previsione di un unico modello processuale di accertamento della crisi, cui saranno assoggettate tutte le categorie di debitori, di qualunque genere, al fine dell'individuazione della procedura adeguata al caso. Quanto alla liquidazione coatta amministrativa, le nuove norme individuano una serie di imprese assoggettabili esclusivamente a tale procedura, emendando il principio previgente in virtù del quale invece l'assoggettamento alla liquidazione coatta anziché al fallimento dipendeva da un puro lasso temporale.
Ovviamente inizierà adesso una fase di prima applicazione del nuovo codice della crisi con cui riusciremo a catalogarne ed a monitorarne gli effetti, anche indesiderati, al fine di verificarne l'effettiva efficacia.
Sarà vera gloria? Tra un ventennio la risposta.
Meditate contribuenti, meditate.