Di Anna Sblendorio su Sabato, 05 Agosto 2023
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

La richiesta di distrazione delle spese comporta la rinuncia al patrocinio a spese dello Stato?

Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/

L'art.93 c.p.c. consente al difensore con procura di chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

Ma è possibile per l'avvocato esercitare questa facoltà al fine di ottenere il pagamento dei soli propri compensi nel caso in cui il cliente sia stato ammesso a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato? Oppure è necessario che il cliente rinunci al patrocinio a spese dello Stato onde evitare al difensore la lunga procedura finalizzata alla liquidazione delle somme a lui spettanti?

Questi quesiti sono stati sottoposti al vaglio del Consiglio Nazionale Forense, il quale si è espresso con il parere n.12 del 26 maggio 2023.

Il parere del Consiglio Nazionale Forense

La questione concerne l'incompatibilità del patrocinio a spese dello Stato con l'istituto della distrazione delle spese, argomento sul quale si è più volte soffermata la giurisprudenza sia di legittimità che disciplinare.

Nel parere n.12/23 il Consiglio richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ha rammentato che:

 Nella stessa pronuncia richiamata dal Consiglio, la Cassazione ha altresì riconosciuto che, sebbene la richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. non costituisca rinuncia implicita al beneficio del patrocinio a spese dello Stato da parte del cliente, la parte, nel momento in cui ha richiesto ed ottenuto beneficio, ha anche trovato chi è tenuto a sostenere le spese a proprio favore e non pretende l'onorario, ossia lo Stato e non il difensore (SS.UU. n.8561 del 26.03.2021 cit.); per questo non appare giustificata l'applicazione del meccanismo di distrazione delle spese di cui all'art.93 c.p.c. in difetto di un'anticipazione da parte del difensore (cfr. Cass. n. 9178/2013) (ndr).

Ne discende che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclude la possibilità per l'avvocato di richiedere la distrazione delle spese al Giudice (cfr.SS.UU. n.1009/2014, SS.UU. n.1012/2014).

La giurisprudenza si è interrogata anche sulla possibilità per il difensore di sostituirsi al cliente nella rinuncia al patrocinio giungendo alla conclusione che il difensore, essendo privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte assistita, non può disporre del diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, con la conseguenza che "la rinuncia allo stesso può provenire solo dal titolare del beneficio" (SS.UU. n.8561 cit.).

In questa prospettiva, dunque, va considerato che l'avvocato che abbia contezza del beneficio riconosciuto al proprio cliente, deve comunque agire in conformità al mandato ricevuto e deve altresì rappresentare al Giudice una situazione di fatto rispondente al vero, al fine di non incorrere nelle relative violazioni deontologiche (CNF, nelle sentenze nn. 76 e 180 del 2018).

Pertanto ulteriori considerazioni possono sollevarsi in merito alla condotta dell'avvocato. Infatti, come affermato dalla stessa Corte in altre pronunce, "la richiesta di distrazione delle spese ex art.93 c.p.c. equivale alla negazione della sussistenza della conoscenza dei fatti necessaria per l'attribuzione del beneficio" (cfr. TAR Catania richiamando Cass. n. 267/1984, 1832/1983 e 9178/2009) (n.d.r.).  

 Ad esempio nella sentenza n.180 del 2018 (citata dal Consiglio) l'organo disciplinare ha ritenuto sussistente la responsabilità disciplinare dell'avvocato che, pur essendo stato incaricato sin dall'inizio di ricorrere al gratuito patrocinio e non di dichiararsi distrattario delle spese, ha chiesto la liquidazione ex art.93 c.p.c. Pertanto l'avvocato è stato ritenuto responsabile sul piano disciplinare sia per aver agito difformemente al mandato, sia per aver rappresentato al Giudice una situazione di fatto non rispondente al vero. Tra l'altro facendo ricorso alla distrazione delle spese l'avvocato ha cercato di creare i presupposti per un'eventuale azione diretta: con ciò instaurando a proprio favore un doppio canale di liquidazione (n.d.r.).

In coerenza a queste argomentazioni giurisprudenziali nel parere n.12/23 il Consiglio Nazionale Forense si è espresso nel senso di ritenere che nell'ipotesi in cui il cliente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l'avvocato può presentare istanza di distrazione ai sensi dell'art.93 c.p.c. solo laddove consti espressa rinunzia da parte del medesimo cliente al suddetto beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

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