Di Paola Mastrantonio su Mercoledì, 28 Febbraio 2024
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

La Regione non è legittimata ad impugnare gli atti di controllo prefettizi sulle sanzioni in materia di circolazione strada.

 La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1592/2024, ha rigettato il ricorso proposto da un ente regionale contro un atto con il quale, in sede di controllo, la Prefettura aveva annullato una sanzione da questo inflitta in materia di circolazione stradale.

Secondo il collegio, infatti, il ricorso di un organo di amministrazione attiva, avverso le statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo operato, deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione.

La disciplina della "circolazione stradale", hanno chiarito i decidenti, ha carattere strumentale, rispetto alla tutela di un interesse, quale è quello alla sicurezza delle persone, che trascende l'ambito strettamente locale e postula una regolamentazione unitaria, in virtù di una concezione ribadita in occasione del decentramento amministrativo realizzato dapprima con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e, quindi, culminato nella revisione del Titolo V della Costituzione (in quanto la constatazione che la "circolazione stradale" non compare

nel catalogo delle materie dell'articolo 117 non permette di ritenerla riconducibile, ai sensi del quarto comma dello stesso, alla c.d. competenza residuale delle Regioni, in contrario deponendo la considerazione che dagli articoli 16 e 120 Cost. si ricava che la disciplina della circolazione dei veicoli può essere limitata, e regolamentata, per motivi concernenti la sicurezza delle persone - e la sanità -, e può esserlo da una fonte legislativa nazionale, spettando in tal modo allo Stato stabilire la disciplina riconducibile al Codice della strada e concernente le regole in tema di sicurezza, salvo che riguardi esclusivamente i compiti di polizia amministrativa locale).

La competenza nella materia della circolazione stradale, prosegue il provvedimento, deve, dunque, ritenersi attribuita allo Stato, al quale spetta, conseguentemente, anche la disciplina delle sanzioni; mentre la natura degli interessi oggetto di tutela giustifica che, in sede locale, sia stato attribuito al Prefetto un ruolo di coordinamento ed anche di controllo sull'esercizio della funzione strumentale a garantire la sicurezza della circolazione stradale da parte degli apparati amministrativi degli enti locali, anche se attivato, in via eventuale, su ricorso della parte. 

Nell'esercizio di questa attività di controllo non è, dunque, identificabile una situazione giuridica soggettiva, avente consistenza di diritto soggettivo (tanto meno di interesse legittimo), in capo all'amministrazione locale, sino a quando non si sia esaurito il potere di intervento del Prefetto.

La Regione, o gli enti da questa delegati all'esercizio di funzioni amministrative e sanzionatorie in materia di strade regionali, non hanno, dunque, la legittimazione ad impugnare gli atti adottati dalla prefettura in sede di controllo delle sanzioni in materia di circolazione strada. 

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