Di Anna Sblendorio su Lunedì, 14 Marzo 2022
Categoria: Il caso del giorno 2019 fino a 8/2019 - diritto e procedura civile

La qualità di avvocato è requisito necessario per la notifica dell'impugnazione

Nella sentenza n.7499/2022 dell'08/03/2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione avverso le decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina, la notificazione ai sensi della L. n.53/1994 presuppone la qualità di avvocato del soggetto notificante. (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

I fatti di causa

Il ricorrente è stato condannato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina alla sanzione della sospensione di due mesi dall'esercizio della professione forense per violazione dell'art.9 in relazione all'art.52, comma 1, del Codice Deontologico Forense, per il contenuto del ricorso per cassazione relativo ad un procedimento penale. Il suddetto ricorso redatto e sottoscritto dall'avvocato ricorrente nella duplice veste di difensore e imputato, conteneva espressioni ritenute "offensive e sconvenienti".

L'avvocato ha presentato ricorso avverso la decisione del Consiglio Distrettuale, ricorso che è stato respinto con sentenza dal Consiglio Nazionale Forense.

Conseguentemente l'avvocato ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in una pluralità di motivi, tra i quali in particolare la nullità della sentenza del Consiglio Nazionale Forense, in quanto

 Costituitasi in giudizio con controricorso la P.A. resistente, la Corte ha rimesso la decisione in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e del difensore della parte.

Così la causa è stata rimessa al vaglio di legittimità.

La decisione delle Sezioni Unite

In primo luogo le Sezioni Unite hanno ricordato le norme in tema di notifica dell'impugnazione avverso le decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina. La Corte ha pertanto evidenziato che:

Conseguentemente, nel caso di specie, sebbene la notifica del ricorso sia stata eseguita nel rispetto del termine di trenta giorni a mezzo del servizio postale nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con modalità telematica nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con attestazione di conformità di quest'ultima notificazione da parte del medesimo avvocato ricorrente, la medesima notifica non può ritenersi valida. 

 Ciò in quanto, al momento della notifica era vigente la sospensione dall'esercizio della professione, con la conseguenza che il ricorrente al momento della notifica risultava privo del requisito soggettivo richiesto al notificante.

La Corte ha ritenuto che non possa ritenersi valida la notifica neppure sul rilievo che quest'ultima è stata eseguita dal ricorrente su delega di altro collega, al quale è stata conferita la procura speciale per la proposizione del ricorso. Ciò in considerazione dello stato di sospensione dall'esercizio della professione (cfr. Cass. Sez. U. n. 31579 del 2021 e n. 24180 del 2009).

Infatti, secondo la Corte, anche la suddetta delega è improduttiva di effetti giuridici considerato che la qualità di avvocato è requisito necessario, a pena di nullità, per procedere alla notificazione ai sensi della L. n.53/1994.

Infine la Corte ha precisato che la nullità rilevata investe

Sulla base delle suesposte considerazioni le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso per nullità della notifica dell'impugnazione ai sensi dell'art.11 L. n.53/1994 ed hanno condannato il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.

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