Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 18 Ottobre 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

La presunzione di conoscenza di una dichiarazione e la prova

Inquadramento normativo: Art. 1335 c.c.

La presunzione di conoscenza di una dichiarazione e l'indirizzo del destinatario: La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia (art. 1335 c.c.). Per indirizzo del destinatario si intende il luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (Cass., n. 773/2003; 18272/2002, richiamate da Cass., n. 27412/2021).

La presunzione di conoscenza della dichiarazione trasmessa a mezzo il servizio postale: Se la dichiarazione è trasmessa a mezzo del servizio postale non è richiesta che la consegna dell'atto avvenga secondo le norme del codice postale. In questo caso sarà il giudice del merito (la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, ovvero per difetto assoluto di motivazione) a dover accertare la sussistenza o meno di circostanze ed elementi tali, anche se di natura presuntiva, da far ritenere l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario (Cass., nn. 715/1988; 3061/1990; 3908/1992; 4140/1999, richiamate da Cass., 7066/2021). 

In buona sostanza, la presunzione di conoscenza dettata dall'art. 1335 c.c., ove si tratti di dichiarazione trasmessa a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può dirsi integrata dalla prova non solo della spedizione della raccomandata, ma anche, attraverso l'avviso di ricevimento (o l'attestazione di compiuta giacenza), del perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez. 6 - L, 19/07/2018, n. 19232; Cass. Sez. L, 21/06/2016, n. 12822). In ipotesi di trasmissione di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, dunque, l'avvenuta consegna di una raccomandata deve intendersi attestata dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario [...] (Cass., 7066/2021).

La presunzione di conoscenza della raccomandata semplice e del telegramma: La semplice lettera raccomandata e il telegramma sono considerati prove dell'avvenuta spedizione anche se manca l'avviso di ricevimento. In tali casi fa fede l'attestazione dell'ufficio postale presente sulla ricevuta di spedizione. Da questa attestazione consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetterà al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente (Cass., n.20144/2005, 22133/2004, 771/2004; 12135/2003; 10536/2003, richiamate da Cass., 7987/2021).

La peresuzione di conoscenza di una cartella esattoriale: Quando: