Riferimenti normativi: Art.1102 - 1120 -1122 c.c.
Focus: Il condòmino che realizza una pensilina nel proprio balcone, ubicato sulla facciata secondaria dell'edificio condominiale, può essere costretto a rimuoverla per aver arrecato pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio medesimo?
Principi generali: I singoli condòmini hanno il diritto di utilizzare le unità abitative di cui sono proprietari esclusivi nel modo che ritengono migliore. Essi, quindi, hanno la possibilità di installare, in aggetto sul muro, una pensilina al fine di ripararsi o proteggersi dagli agenti atmosferici. A differenza della tettoia che è sostenuta da montanti verticali fra loro collegati, la pensilina è una struttura a sbalzo, con superficie complessiva di 5,50 mq., realizzata in materiale plastico e priva di pilastri verticali di sostegno perché installata in aggetto sul muro, con copertura in legno e sovrastante manto di coppi e canali e una struttura modulare di 5 metri di lunghezza per 80 centimetri di profondità, assicurata al prospetto dell'edificio esistente mediante bulloni. La giurisprudenza, sulla base di tali differenze strutturali, ha ritenuto che per la tettoia si richieda il permesso di costruire mentre la pensilina è solitamente installabile senza il ricorso a tale titolo. Ciò premesso, va precisato che nessun condòmino può intraprendere, nell'ambito della sua proprietà, opere esterne sulle facciate che possano modificare l'architettura, l'estetica e la simmetria dello stabile. Infatti, l'art.1102 c.c. stabilisce che: << Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa >>.
La Corte di Appello di Bari con la sentenza n.500 del 24 marzo 2022 si è pronunciata su un caso di lesione del decoro architettonico dell'edificio condominiale a causa di una pensilina. In particolare, la controversia è insorta tra un condòmino e quelli dell'appartamento sovrastante al proprio che sono stati citati in giudizio al fine di ottenere la rimozione della pensilina realizzata da questi ultimi sul balcone di loro proprietà. Ciò in quanto la pensilina era stata realizzata senza autorizzazione del condomìnio e perché lesiva del decoro architettonico dello stabile condominiale. In subordine, il condòmino, attore in giudizio, chiedeva la riduzione delle dimensioni della pensilina. I condòmini proprietari della pensilina si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché la pensilina era stata realizzata a seguito di regolare denuncia amministrativa e non ledeva i diritti dell'attore, né era lesiva del decoro dell'edificio condominiale. Gli stessi hanno rilevato, inoltre, che la pensilina era stata installata su un balcone posto sul retro del fabbricato, in una posizione che non era visibile dal lato della facciata principale dello stabile condominiale. Infine, hanno evidenziato che, in ogni caso, l'estetica del fabbricato era già stata compromessa dalla pensilina realizzata nell'appartamento confinante, per cui il loro manufatto interveniva in una situazione già caratterizzata da precedente alterazione dell'estetica. In primo grado il giudice, accogliendo la richiesta del condòmino, aveva disposto la demolizione della pensilina ritenendo che "la stessa per dimensioni, colori e materiali utilizzati, alterasse l'unitarietà di linee e di stile della facciata condominiale, incidendo notevolmente sul decoro architettonico dell'edificio e sull'unitarietà che non risulta menomata da precedenti diverse modificazioni operate da altri condomini ". Inoltre, osservava che "a nulla rileva l'ubicazione del manufatto, poiché nessuna influenza, ai fini della tutela prevista dall'art.1120 c.c., può essere attribuita al grado di visibilità delle innovazioni contestate".
I proprietari della pensilina hanno appellato la sentenza sostenendo, al contrario di quanto affermato dai giudici di prime cure, che non vi è stata alcuna lesione del decoro architettonico del fabbricato, sia per la presenza di altra pensilina adiacente, similare nei materiali e colori, sia perché il balcone sul quale era stata apposta si affacciava su una chiostrina o cortile interno che non è affatto visibile dalla pubblica via. La Corte di appello, innanzitutto, ha ritenuto inammissibile il motivo dell'appello con cui è stata contestata la valutazione discrezionale del giudice di primo grado senza dimostrare la presenza di vizi di illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dalla parte secondo la quale la facciata dell'edificio condominiale sarebbe stata compromessa dalla presenza dell'altra pensilina posizionata sulla porzione di balcone adiacente, mai stata oggetto di contestazioni, per cui il manufatto realizzato dagli appellanti non avrebbe inciso sull'estetica del palazzo. I giudici, in conclusione, hanno rigettato l'appello concordando con i giudici di primo grado perché dalle foto dei luoghi di causa emerge che il manufatto realizzato dagli appellanti ha un impatto di gran lunga maggiore, sia per le dimensioni che per i materiali utilizzati, di quello prodotto dalla pensilina già esistente di dimensioni molto ridotte. Anzi, proprio la presenza dell'altra pensilina avrebbe dovuto indurre gli appellanti a realizzare il loro manufatto, previa autorizzazione condominiale, in continuità a quella preesistente sull'altro lato del balcone, mantenendo le medesime caratteristiche dimensionali ed utilizzando gli stessi materiali, come anche chiarito dal C.T.U.